Chiarimento procedura civile

Buonasera,
Nel video di procedura civile l’ avvocato Teodori parla di termini" dilatatori"…e’ un altro modo per intendere i termini dilatori?non ho trovato conferma su google.
Grazie
Sara

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Buongiorno,
trattasi dei termini dilatori.
Infatti, in ordine ai termini processuali ovverosia il periodo di tempo entro cui deve essere compiuto un determinato atto processuale è possibile operare le classificazioni che seguono.

In ordine agli EFFETTI derivanti dalla loro INOSSERVANZA si distingue fra:

  • TERMINI PERENTORI: quando a seguito dell’inosservanza del termine si determina l’automatica decadenza dalla facoltà di compiere l’atto processuale, (ex termine per integrare il contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario);
  • TERMINI ORDINATORI: negli altri casi.

Giusto il disposto dell’articolo 152 c.p.c. i termini stabiliti dalla legge sono ORDINATORI tranne che la legge stessa non li qualifichi espressamente come PERENTORI.

Con riguardo all’ORIGINE si distingue fra:

  • TERMINI LEGALI: termini stabiliti dalla legge;
    TERMINI GIUDIZIARI: termini stabiliti dal giudice.

Ai sensi dell’articolo 152 comma 1 c.p.c. i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge, possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza solo se la legge lo permette espressamente.

Quanto alla FUNZIONE, si distingue fra:

  • TERMINI CON FUNZIONE DILATORIA o TERMINI DILATORI: quando il legislatore stabilisce che l’atto deve essere compiuto SOLO DOPO che sia TRASCORSO un certo PERIODO DI TEMPO , per cui svolge la funzione di ritardare il giudizio ( ex termine per comparire);
  • TERMINI CON FUNZIONE ACCELERATORIA o TERMINI ACCELERATORI: quando il legislatore stabilisce che l’atto deve essere compiuto ENTRO un certo tempo, per il cui termine svolge la funzione di accelerare il giudizio (ex termine per impugnare).

Spero di essere stata chiara.
Buono studio.
Chiara

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