Dottor Chiarelli, gentilmente ho bisogno di capire se in base al d.lgs 112/1998 in caso di emergenze sanitarie che interessino più comuni , compete a ciascun sindaco adottare ordinanze contingibili ed urgenti o al prefetto, in quanto nel corso base per amministrativo in sanità, la risposta da lei suggerita è il prefetto, ma dalla legge leggo la seguente dicitura:
Art. 117.
Interventi d’urgenza
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In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali.
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In caso di emergenza che interessi il territorio di piu’ comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
Rimango in attesa di un suo cortese riscontro.
Grazie