Buongiorno a tutti!
Sto seguendo ora la Lezione n. 5 del Corso di Diritto Civile (avanzato) tenuto dall’avvocato Teodori e mi sono fermata alla parte dei diritti del concedente nell’enfiteusi su cui vorrei gentilmente avere un chiarimento.
Nella slide sono riportati in questo modo:
DIRITTI DEL CONCEDENTE:
- Versamento del CANONE PERIODICO;
- MIGLIORAMENTO del fondo;
- CHIEDERE LA DEVOLUZIONE DEL FONDO,
- Chiedere la RICOGNIZIONE del proprio DIRITTO da chi si trova in POSSESSO del FONDO ENFITEUTICO, un anno PRIMA DEL compimento del VENTENNIO.
Vorrei in particolare un chiarimento riguardo ai primi due punti.
Nel primo punto, in questo caso, è da intendersi che uno dei diritti del concedente è quello di RICEVERE il versamento del canone periodico che l’enfiteuta è obbligato a versare? Perché il concedente non è tenuto a versare un canone periodico, ho inteso bene?
Per quanto riguarda il secondo punto invece il “miglioramento del fondo”, anche qui va inteso come il diritto del concedente a RICEVERE da parte dell’enfiteuta un miglioramento del fondo? Oppure che anche il concedente ha il diritto di intervenire e quindi apportare miglioramenti al fondo?
Grazie mille in anticipo!