Chiarimento sui diritti del concedente (Lezione di Diritto Civile - Teodori)

Buongiorno a tutti!

Sto seguendo ora la Lezione n. 5 del Corso di Diritto Civile (avanzato) tenuto dall’avvocato Teodori e mi sono fermata alla parte dei diritti del concedente nell’enfiteusi su cui vorrei gentilmente avere un chiarimento.

Nella slide sono riportati in questo modo:

DIRITTI DEL CONCEDENTE:

  • Versamento del CANONE PERIODICO;
  • MIGLIORAMENTO del fondo;
  • CHIEDERE LA DEVOLUZIONE DEL FONDO,
  • Chiedere la RICOGNIZIONE del proprio DIRITTO da chi si trova in POSSESSO del FONDO ENFITEUTICO, un anno PRIMA DEL compimento del VENTENNIO.

Vorrei in particolare un chiarimento riguardo ai primi due punti.
Nel primo punto, in questo caso, è da intendersi che uno dei diritti del concedente è quello di RICEVERE il versamento del canone periodico che l’enfiteuta è obbligato a versare? Perché il concedente non è tenuto a versare un canone periodico, ho inteso bene?

Per quanto riguarda il secondo punto invece il “miglioramento del fondo”, anche qui va inteso come il diritto del concedente a RICEVERE da parte dell’enfiteuta un miglioramento del fondo? Oppure che anche il concedente ha il diritto di intervenire e quindi apportare miglioramenti al fondo?

Grazie mille in anticipo!

Buongiorno Mary, l’ enfiteusi è un diritto reale disciplinato dagli artt. 957-977 c.c.
Quanto agli obblighi dell’ enfiteuta, il principale è il miglioramento del fondo, cui se ne affiancano altri fra i quali: pagamento del canone periodico concordato che può consistere in beni in natura o in denaro.
A tali obblighi facenti capo all’ enfiteuta corrispondono pari diritti in capo al concendente, il quale pertanto avrà diritto ad ottenere il miglioramento del fondo da parte dell’ enfiteuta e di incassare l’ importo del canone periodo convenuto.

Saluti
CHIARA

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Perfetto :blush:. La ringrazio per il chiarimento e soprattutto per le sue lezioni esaustive e complete! :star_struck: