Sul territorio comunale sono presenti vari chioschi su aree pubbliche, per giornali, somministrazione alimenti e bevande, fiori e piante o quant’altro.
L’istituzione di tali attività si perde nella notte dei tempi e diventa difficile risalire all’origine.
Una volta tali chioschi (ora posteggi isolati) non veniva considerati nel “commercio su aree pubbliche” e non erano pertanto espressamente indicati nel “vecchio” (ma ancora in vigore) regolamento per i chioschi, che elenca soltanto quelli per fiori e piante.
Ora un’impresa titolare di posteggio isolato, da sempre adibito a rivendita di giornali, ha inviato SCIA di avvio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Tralasciamo l’aspetto formale che tale SCIA è per le aree private e non per quelle pubbliche e anche sulle possibili incompatibilità strutturali e igienico-sanitarie, ma vorrei comprendere se (e su che basi normative) possiamo respingerla sulla base che, come per un qualsiasi posteggio mercatale, non si possa cambiare il settore merceologico, senza una decisione comunale.
Spero di essermi fatto comprendere e ringrazio per eventuali spunti utili.
Posso citare il TAR Lecce n. 852/2019
Un comune concede a Tizio l’occupazione di suolo pubblico con concessione finalizzata alla vendita di giornali e riviste tramite la realizzazione di un chiosco. Il comune, quindi, lega la concessione di suolo pubblico all’esercizio di una precisa attività commerciale, ossia la vendita di giornali e riviste.
Tizio vende l’azienda Caio. Il subentrante presenta una SCIA per esercizio di somministrazione. In pratica, dichiara il cambio di tipologia di prodotto che sarebbe stato venduto nel predetto chiosco.
Il comune ordina il divieto di prosecuzione attività.
Il TAR riconosce legittimo l’operato del comune. Fra le altre cose afferma:
l’Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l’interesse pubblico prevalente. In questo caso, la porzione di suolo è concessa solo ed esclusivamente per esercitare un’attività commerciale di vendita di riviste e giornali e quindi è legittimo l’obbligo, in capo all’esercente, di mantenere, come prevalente, l’esercizio di quell’attività.
Il punto dirimente della questione è la circostanza che i titoli abilitativi emessi dal Comune legano indissolubilmente l’utilizzo del chiosco ubicato sull’area pubblica alla sola attività di rivendita di giornali e riviste e, dunque, non era possibile variare unilateralmente il predetto utilizzo da parte della parte ricorrente.