Chiosco all'interno del mercato - variazione settore merceologico

Esiste una situazione piuttosto particolare in un mercato della nostra città (Regione Lazio), con un manufatto (chiosco) di proprietà in diritto di superficie, posto nell’area del mercato stesso. Con il proprietario del chiosco, il Comune ha stipulato una scrittura privata di concessione precaria di suolo pubblico per installazione di chiosco. All’interno del chiosco, che si trova nell’area mercatale, è stata rilasciata, a suo tempo, autorizzazione amministrativa su area pubblica, per la vendita dei generi del settore non alimentare. L’autorizzazione in questione è citata nella scrittura privata. L’operatore ha chiesto più volte di convertire il settore merceologico da non alimentare ad alimentare ma gli è stato sempre negato in quanto il Piano vigente del commercio su aree pubbliche, oltre a prevedere posteggi divisi per settori merceologici, ribadisce il concetto fondamentale dell’equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta. Adesso l’operatore ha inviato Scia come negozio di vicinato (?), per l’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande. Quale potrebbe essere il comportamento da adottare rispetto alla richiesta avanzata? Se di diniego con quale precisa motivazione?

La giurisprudenza ammette che la concessione possa essere vincolata, pena la decadenza, a una precisa specializzazione. Incollo un passaggio del TAR lecce n. 852/2019:

la concessione di una porzione di suolo pubblico al fine di esercitare un’attività commerciale ne comporta la sottrazione all’uso generale e diretto da parte della collettività. Si configura, in tal caso, un uso particolare ad opera del concessionario. Proprio per tale ragione la normativa in materia di commercio su aree pubbliche subordina l’esercizio del commercio (ovvero la vendita di merci al dettaglio e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) su aree pubbliche non solo al rilascio di un’autorizzazione ma anche alla concessione d’uso del bene. L’autorizzazione può, infatti, essere rilasciata solo se sia disponibile un’area pubblica destinata all’esercizio del commercio (salva l’ipotesi che questo sia esercitato in forma itinerante). Nello specifico con la concessione di suolo pubblico si attua anche una valutazione di compatibilità tra l’esercizio del commercio e la destinazione del bene pubblico che consiste nell’accertare la conformità dell’uso particolare concesso al privato commerciante rispetto all’uso collettivo: in tanto si giustifica la concessione dell’uso particolare in quanto consente una migliore fruizione collettiva dell’area pubblica da parte degli utenti

Per uso particolare si intende la specifica destinazione in termini di attività / prodotti


Quindi, il comune può sicuramente rigettare la SCIA dichiarandola inefficace ed esprimere il contestuale divieto di prosecuzione attività senza possibilità di conformazione. Al più puoi valutare se esiste un uso esclusivo (esclusivamente prodotti non alimentari) oppure prevalente potendo ammettere una mina parte destinata ad altra attività