Chiosco bar ambulante in area spettacolo pubblico

Salve.

Sull’area oggetto dello svolgimento di uno spettacolo pubblico con palco senza posti a sedere, è possibile autorizzare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche mediante chiosco ambulante in assoluta promiscuità con gli spettatori?

Voglio dire aldilà della necessaria concessione del posteggio fisso temporaneo e di una procedura ad evidenza pubblica e fermo restante che durate le manifestazioni non é possibile vendere o somministrare superalcolici, dal punto di vista della sicurezza pubblica é fattibile?

Grazie per le risposte

Dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell’incolumità sussidiaria (gestione delle emergenze e safety/security), la risposta sintetica è: No, non in “assoluta promiscuità” e senza limitazioni, ma la fattibilità tecnica dipende dalle prescrizioni specifiche che la Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CPVLPSS/CCVLPSS) e il Questore imporranno nel caso concreto.

La questione si gioca sull’intersezione tra la normativa di pubblica sicurezza (TULPS), le direttive del Ministero dell’Interno (Direttiva Piantedosi/Morcone, ex Direttiva Gabrielli) e la prevenzione incendi.

Ecco i nodi strutturali che precludono la “promiscuità assoluta”:

1. La gestione del Crowding e il calcolo del “Massimo Affollamento”

In uno spettacolo a tesa aperta (senza posti a sedere), la capienza dell’area è calcolata rigorosamente in base alla superficie calpestabile libera.

  • Sottrazione di superficie: Un chiosco ambulante (autonegozio o struttura temporanea) occupa una superficie fisica significativa. Quell’area va completamente sottratta dal computo della superficie utile per il pubblico.

  • Flussi di deflusso e vie di fuga: La presenza di un chiosco all’interno del perimetro dello spettacolo non può in alcun modo interferire con le vie di esodo. La promiscuità totale rischierebbe di creare un “imbuto” o un ostacolo fisso in caso di evacuazione d’emergenza.

2. Le Direttive Safety & Security (ex Gabrielli / Piantedosi)

Le linee guida del Ministero dell’Interno per le manifestazioni pubbliche impongono una rigida valutazione dei rischi. In un evento senza posti a sedere (dove il dinamismo del pubblico è massimo), la presenza di un chiosco commerciale all’interno della stessa area di stazionamento del pubblico comporta criticità severe:

  • Creazione di micro-calche: Le code davanti al chiosco per l’acquisto delle bevande creano zone di contro-corrente e sovraffollamento localizzato (cluster) che interrompono la fluidità della calca.

  • Elementi contundenti o pericolosi: Sebbene l’accesso alle merci sia regolamentato, il chiosco in sé introduce elementi di rischio (bombole di gas GPL per eventuale cottura, impianti elettrici provvisori, spigoli vivi della struttura).

3. Divieto di somministrazione in vetro e lattine

Come hai giustamente accennato, i superalcolici sono vietati. Dal punto di vista della sicurezza pubblica, il Questore (tramite ordinanza ex art. 5 TULPS) o il Sindaco (con ordinanza contingibile e urgente o sindacale ordinaria) impongono tassativamente il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o lattine all’interno dell’area e nelle zone limitrofe. Tutta la somministrazione (es. birra o bevande analcoliche) deve avvenire esclusivamente in bicchieri di plastica o carta monouso.

Sintesi operativa: Come viene gestita di solito?

Per rendere l’attività “fattibile” ed evitare il diniego della Commissione di Vigilanza o della Questura, non si opta mai per la promiscuità assoluta, bensì per la compartimentazione:

  1. Separazione delle aree (Zonizzazione): Il chiosco viene collocato in un’area attigua ma distinta rispetto al “parterre” dello spettacolo, preferibilmente protetto da transenne leggere (tipo antipanico o transenne da cantiere a seconda del lay-out) per canalizzare le code senza che queste interferisciano con la platea in piedi.

  2. Prescrizioni nel Piano di Sicurezza: Il Safety Manager dell’evento deve inserire il chiosco nel Piano di Sicurezza e Gestione delle Emergenze, dimostrando che il posizionamento non ostruisce i varchi di sicurezza e calcolando il rischio specifico (es. presenza di estintori dedicati presso il chiosco).

  3. Orari di esercizio coordinati: La Questura può imporre la sospensione della somministrazione in determinati momenti della manifestazione (es. mezz’ora prima della fine dello spettacolo per favorire il deflusso ordinato).

Quindi, l’assoluta promiscuità è da escludersi poiché contraria ai principi di prevenzione del rischio panico e intralcio alle vie di esodo; l’inserimento del chiosco è fattibile solo se geometricamente e strutturalmente disciplinato e autorizzato all’interno del titolo abilitativo ex art. 68/69 TULPS previo parere della Commissione di Vigilanza.