Chiosco prefabbricato

Salve.
Un chiosco prefabbricato in legno posto su suolo pubblico deve possedere i requisiti igienico-sanitari anche se utilizzato come sede operative di servizio ncc e noleggio senza conducente?
Entro quale termine lo stesso deve essere rimosso prima che scatti l’obbligo di munirsi di pdc?
Grazie per le risposta

Vedi il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: 180 gg

In realtà occorre comunque un’esigenza obiettivamente temporanea

E per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari? Devono possederli. Voglio dire:

  1. devono essere dichiarati agibili?
  2. deve essere presentata scia sanitaria?
  3. devono avere i servizi igienici?

E poi dimenticavo: ma questi chioschi possono essere concessi a istanza, senza manifestazione di volontà della Giunta o Consiglio, o va fatto un bando al fine di consentire a tutti di parteciparvi?
Ed inoltre non andava anche verificata e stabilita l’area ove svolgere tale attività definendone la capienza?

La SCIA sanitaria non è pertinente. La SCIA sanitaria si intende quelle afferente all’igiene e sanità degli alimenti. È chiaro che ogni fabbricato deve avere la sua agibilità e la sua destinazione d’uso. Nell’agibilità sono verificate tutte le caratteristiche strutturali previste dalla legge in base all’uso: se civile abitazione, se luogo di lavoro, ecc. La “sanità” c’entra nella misura in cui devono avere le dimensioni e i rapporti aero-illuminanti previsti dalla legge (vedi, ad esempio, d.lgs. n. 81/08) ma questo non sottende una SCIA. Lo stesso per i servizi igienici.
Se è un chiosco su area pubblico occorre una previsione a livello di pianificazione e una procedura ad evidenza pubblica al fine del suo affidamento a terzi. Questa la teoria…