Chiosco/vendita alimenti su area privata

Buongiorno, mi è stata presentata questa richiesta, ma mi trovo in difficoltà. Siamo in Toscana. Un signore dispone di un terreno di sua proprietà e vorrebbe fare vendita di generi alimentari, senza servizio assistito, utilizzando questo spazio e sistemandoci un mezzo mobile (food truck) o un chiosco (removibile). Vorrebbe poi attrezzare l’area per i clienti mettendo dei barbecue che gli stessi utilizzerebbero in autonomia. In che tipologia di esercizio si potrebbe inquadrare? e sarebbe fattibile?
Vi ringrazio

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La situazione descritta riguarda l’apertura di un esercizio commerciale che prevede la vendita di generi alimentari e la possibilità per i clienti di consumare i prodotti acquistati utilizzando dei barbecue messi a disposizione dall’esercente. Questo scenario si colloca all’intersezione tra la vendita di alimenti e la somministrazione di alimenti e bevande, sebbene con caratteristiche peculiari.

Teoria generale del diritto e norme relative:

  1. Vendita di generi alimentari: L’attività di vendita tramite food truck o chiosco removibile rientra nella categoria del commercio su aree pubbliche o, se il terreno è privato ma aperto al pubblico, potrebbe essere considerato commercio su aree private aperte al pubblico. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che regola le modalità di esercizio del commercio al dettaglio, anche su aree pubbliche.

  2. Somministrazione di alimenti e bevande: La messa a disposizione di barbecue per il consumo in loco dei prodotti acquistati introduce elementi tipici dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, regolata dalla L.R. Toscana n. 62/2018 e dal D.Lgs. 59/2010. Queste normative stabiliscono i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività.

Esempi concreti e fattibilità:

La realizzazione di un’area attrezzata con barbecue per il consumo in loco dei prodotti venduti richiede l’ottenimento di specifiche autorizzazioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene. Sarà necessario valutare la conformità dell’attività alle normative locali in materia di urbanistica e commercio, oltre che alle disposizioni sanitarie specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande.

Conclusione sintetica:

L’attività descritta si colloca in una zona grigia tra la vendita di generi alimentari e la somministrazione, con specifiche esigenze autorizzative e di conformità normativa. È fattibile, ma richiede un’attenta valutazione delle normative applicabili e l’ottenimento delle relative autorizzazioni, in particolare per l’uso dei barbecue e l’allestimento dell’area per i clienti.

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Bibliografia:

Su questo aspetto direi che non ci dovrebbero essere dubbi: è commercio al dettaglio tramite esercizio di vicinato.
Il fatto che il tizio utilizzerebbe un food truck o un chiosco (sebbene teoricamente removibili) non è esimente, anzi. In base all’art. 3 del DPR 380/01, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, è soggetta a permesso di costruire (o SCIA alternativa), a meno che i manufatti non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Posta come punto fisso la situazione di cui sopra (esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari), questo secondo aspetto è più problematico.

Sappiamo che l’art. 3 del D.L. 223/2006 ha liberalizzato il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, e sappiamo anche che negli anni e con l’evolversi dei costumi alimentari le maglie del cosiddetto “consumo sul posto” si sono parecchio allargate.
Ma nel caso in esame si intenderebbe di fatto realizzare su area privata un area picnic attrezzata con barbecue che gli stessi clienti dell’esercizio di vicinato utilizzerebbero per la cottura dei prodotti alimentari venduti, con il verosimile allestimento di tavoli e sedie appositamente predisposti che permetterebbero ai clienti una sosta prolungata ed una situazione ricreativa ben diverse da quelle possibili con i soli arredi previsti per il “consumo sul posto”…

Sul punto le opinioni sarebbero diverse: qualcuno potrebbe vederci una forma di attività di somministrazione assistita, qualcun altro l’esercizio di un’attività di trattenimento o per il tempo libero, e quindi non è facile fornire una risposta definitiva.
Esemplificando ed estremizzando, mi sento di richiamare una considerazione contenuta nella Risoluzione MISE n. 372321 del 28 novembre 2016:

dove non è consentita l’apertura di un ristorante con venti tavoli ed una potenziale numerosa clientela che permanga per lungo tempo in modo più o meno rumoroso nella relativa area di riferimento, non può essere consentita una analoga situazione per il solo fatto che l’esercizio in questione abbia scelto di presentare SCIA come esercizio di vicinato di vendita di prodotti alimentari e senza richiedere specifica autorizzazione, che gli sarebbe stata negata, come pubblico esercizio di somministrazione.

Tralascio possibili problemi di “vicinato” (fumo, rumori molesti, ecc.) perché esulano dal quesito.

Grazie mille.
Molto esaustivo