Chiusura centro estetica

Ciao Simone,
I NAS prima e la ASL dopo hanno rilevato delle irregolarità presso un centro di estetica, tra cui la mancanza della SCIA di apertura, della iscrizione al registro iomprese , e cc… e ne hanno comunicato l’esito al comune con l’invio dei verbali di sopralluogo.
A seguito di ciò, il responsabile dello SUAP ha notificato alla titolare una ordinanza di diffida alla chiusura, concedendo 10 gg. dalla data della medesima.
L’ufficio di p.l. ha comunicato però che detto centro risulta ancora aperto.
A questo punto come intervenire? Emettendo nuova ordinanza di chiusura ? Occorre anche sanzionare gli illeciti suddetti?
E se la titolare non dovesse ancora ottemperare si può intervenire con l’apposizione dei sigilli?
Grazie.
Simone ti volevo per ultimo chiedere se puoi darmi una risposta anche al quesito che ti ho inviato circa sei gg. fa che è questo:

Per favore chiariscimi questo dubbio:
I titolari di posteggio nel mercato settimanale su aree pubbliche devono avere il green pass?
E la gente che frequenta questi mercati?
Grazie e saluti.

Considera che potrebbe essere ammesso il sequestro cautelare di cui all’art. 19 della legge 689/81.

Come dice la dottrina, se il provvedimento di sequestro cautelare fosse rimesso alla volontà collaborativa del privato, sarebbe solo un mero invito alla legalità. Da vedere caso per caso ma si potrebbe arrivare all’apposizione di sigilli. La violazione dei sigilli sarebbe poi denunciata ex art. 349 cp

Per motivare meglio:

Art. 21-bis, ultima parte:

l provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà)

  1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 21-quater, comma 1

  1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

vedi faq 13

direi di no

Carissimo Dr. Maccantelli,
Le chiedo scusa, ma cert per colpa mia, non ho ben capito come risolvere la questione dell’estetista abusiva.
Volevo quindi gentilmente riproporle il medesimo quesito e chiederle di indicarmi, in maniera semplice e sintetica, quali atti devono essere emessi in relazione alle violazioni indicate, ma non ancora contestate (neanche dai NAS) e all’inottemperanza dell’ordinanza di diffida.
La ringrazio in anticipo per i chiarimenti che vorrà darmi e le invio cordiali saluti.

Sono cose delicate da vedere caso per caso. Qua sul forum non possiamo approfondire troppo circostanza de genere. Sicuramente la questione è dibattuta. Finché restiamo in ambito TULPS (publici esercizi) abbiamo più presupposti giuridici per intervenire. Per esercizi commerciali/artigianali la questione è dibattuta ma resta il fatto che pur senza entrare in ambito penale, occorre che la PA competente (comune) possa debba intervenire per il ripristino della legalità.

Puoi vedere qua un esempio anche se riguarda un esercizio commerciale:

Carissimo Dottore,

grazie per la risposta. Vorrei sottoporle però un estratto di una risposta data da Simone (che ritengo la più giusta) per un caso di chiusura di esercizio commerciale, per sapere se quanto asserito è applicabile anche per le attività artigianali abusive.

La risposta (che riporto parzialmente) è la seguente:
la "chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività è una MISURA CAUTELARE (non sanzionatoria) da adottare in presenza di un accertamento di esercizio senza titolo dell’attività . FORMALMENTE l’atto di ordinanza o diffida (il nome non conta) NON HA UN VALORE GIURIDICO PROPRIO in quanto l’eventuale prosecuzione dell’attività NON configura violazione dell’ordinanza (non sanzionabile), ma nuova violazione della lege…… per esercizio senza titolo dell’attività.
Le ordinanze/diffide devono “ricordare” che è vietato l’esercizio senza titolo del commercio al dettaglio e SOLO A QUESTO SI RIFERISCONO (non ad altre attività svolte come quella artigiana o all’ingrosso).

NON esiste la possibilità di disporre la chiusura coattiva con i sigilli (l’esecutorietà , cioè l’apposizione di sigilli, è possibile solo se espressamente prevista dalla normativa, in questo caso manca la norma).

QUINDI:

  1. adotta pure ordinanza o diffida e ricorda che la prosecuzione senza titolo è soggetta alle sanzioni ecc…
  2. manda alla polizia locale copia perchè controlli ed eventualmente faccia nuovo verbale.

Pertanto se quanto sopra è applicabile anche alle attività artigianali abusive, possiamo non applicare la chiusura coattiva del centro estetico e fare invece un verbale al giorno per esercizio dell’attività senza titolo?
Grazie mille e cordiali saluti.

quando dicevo che la cosa è dibattuta mi riferivo a quanto sottolineato. Rammento i vari post nel vecchio forum. Anche in ambito di commercio la cosa è dubbia. Uno fra i vari ragionamenti che si potrebbero fare, può portare a ritenere che sia possibile (sempre da vedere caso per caso):

  • sequestrare le cose con le quali si esercita l’attività abusiva. In questo caso non si apporrebbero i sigilli ad un locale ma si inibisce l’uso di una certa attrezzatura che poi potrebbe essere confiscata (legge 689/81);

  • apporre i sigilli al locale dove si esercita l’attività abusiva. In questo senso, se si ritiene che una legge vieti l’esercizio in assenza di autorizzazione e che sia possibile ordinare la cessazione dell’attività (oltre alla sanzione pecuniaria), allora, quello stesso presupposto di legge è il presupposto di legge anche l’esecuzione coattiva. In altre parole, o si ritiene che la legge non preveda la possibilità di ordinare la cessazione oppure se lo si ritiene, allora tale presupposto vale anche l’esecuzione coatta che è cosa consequenziale. Se non fosse così, l’ordine di cessazione sarebbe una mera raccomandazione. Quindi o ci si limita a sanzionare in via pecuniaria oppure, se si ordina, allora, previa diffida, occorre che l’ordine sia davvero un ordine.

In materia di attività estetica abusiva, è possibile aggravare la motivazione in relazione alla tutela della salute pubblica.

Vedi, ad esempio, il TAR Abruzzo – Pescara, n. 227/2006

L’art. 1 della L. n. 1/1990, invero, ha una nozione molto ampia, riferita alla cura esterna e/o di superficie del corpo umano, con esclusione delle prestazioni di carattere terapeutico, svolta anche con apparecchi elettromeccanici (elencati), e la giurisprudenza ha chiarito che il momento professionale si manifesta anche con la messa a disposizione delle attrezzature, anche se azionate direttamente dal cliente e/o a spegnimento automatico (Cass. Civ. III, n. 4012/3-4-2000 e I, n. 5811/17.3.2005); di qui è consequenziale la necessità dell’autorizzazione comunale (Tar Milano, n. 3/12.1.2004).

Venuto meno il presupposto giuridico, su cui parte ricorrente basava la legittimità della sua azione, per mezzo di una mera denuncia di inizio di attività, il ricorso n. 855/97 deve essere respinto; il successivo n. 891/97, che contiene censure per derivazione e prive di pregio, rappresentando la chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli, consequenzialità giuridiche, all’interno di uno stesso unico procedimento amministrativo e non momenti avulsi dal suo contesto, va del pari respinto.

Vedi, ambito commerciale, il TAR Napoli n. 3321/2018 e n. 3042/2020


Nel forum cerco di di fornire punti di vista e chiavi di lettura.

Grazie infinite Dr. Maccantelli. Adesso ho le idee un pò più chiare.
Saluti vivissimi e auguri di buone feste.