Chiusura pubblico esercizio

Buongiorno, un esercizio di bar sito nel ns. comune risulta inattivo dal mese di maggio 2021.
Al termine di una lunga azione di risoluzione anticipata di affitto azienda, la gerente restituisce le chiavi dei locali alla cooperativa titolare dei muri e della licenza.
Ora il presidente della cooperativa chiede se sia possibile, nel contesto del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, ottenere una proroga dei termini per la riapertura dell’esercizio (la decadenza scatterebbe a fine maggio 2022) , considerata la necessità di risanare a fondo il locale e di trovare un nuovo gestore.
Si ringrazia per l’attenzione.

Direi di sì. Sul punto si può vedere l’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza . La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Ai sensi della generale portata della disposizione citata, si può ritenere che anche le abilitazioni che perderebbero la loro efficacia (anche per causa di mancato esercizio) possano essere “tenute in vita” fino al 90esimo giorno successivo alla fine dell’emergenza (ad oggi l’emergenza cessa 31/03/22)

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Ho avuto lo stesso caso di recente e nella comunicazione di proroga ho inserito anche la seguente frase (oltre alla norma citata dal dr. Maccantelli):
“Considerato che le attivita’ di pubblico esercizio non sono soggette a contingentamento per cui il prolungamento della sospensione non comporta alcun danneggiamento rispetto alla concorrenza o ad eventuali cittadini che volessero avviare una nuova attivita”…si da’ atto che l’attività XY rimane sospesa fino al…"
Chiaramente questo vale se il comune non ha zone sottoposte a tutela né contingente numerico come sembra di capire dal quesito.

nella sostanza quello che dici è vero. In molte occasioni abbiamo sottolineato come la ratio della condizione del limite temporale nasce in epoca contingentamento. Tuttavia, se la legger egionale riporta ancora la causa di decdenza, questa si applica a prescindere. Sarebbe come dire: la multa per il divieto di sosta non va fatta perché lìauto non infastidiva nessuno

Buongiorno, mi riallaccio al quesito inviato l’anno scorso per alcuni aggiornamenti. (Regione Piemonte)
Nel maggio 2022 il ns. comune concede la proroga della sospensione dell’attività del bar, con la motivazione che all’interno dovevano essere effettuati urgenti lavori di risanamento. . (A parere di questo ufficio la richiesta di proroga appariva un “pretesto” per prendere tempo e cercare un nuovo gestore ) La proroga è scaduta il 24/05/2023 e l’esercizio risulta chiuso e né il titolare né il gestore hanno presentato richiesta di ulteriore proroga.
Questo ufficio intende procedere ad emettere la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di somministrazione. Ho un dubbio operativo : occorre fare la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 assegnando un termine per controdeduzioni scritte, o si può procedere direttamente ad emettere formale provvedimento di decadenza?
Più in generale, si chiede quali siano gli atti ed i procedimenti non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
Grazie

Io procederei con un avvio di procedimento per la decadenza (anche per capire come si giustificano).