Chiusura studio medico

TOSCANA - medico oculista che visita in locali attigui ad un negozio di ottica in assenza di scia ai sensi della l.r. 51/09. Il tutto è stato rilevato dalla locale P.M con sopralluogo e foto dell’ambulatorio (a seguito di esposto). La legge, all’art. 26 recita: “Il comune dispone la chiusura dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia prevista, senza la dichiarazione di inizio attività” e l’art. 27 prevede sanzioni amministrative pecuniarie.
Devo procedere con avvio procedimento l. 241/90 per chiusura studio medico? o devo emettere ordinanza di chiusura?
grazie mille

Occorre ordinanza di chiusura e sanzione. La regione ha voluto sottoporre ad abilitazione anche gli studi che da sempre godevano della forma libera e questa è la conseguenza. Meglio se la regione avesse previsto una mera comunicazione la cui mancanza avrebbe potuto essere sanzionata in via amministrativa e molto lievemente. Avendo imposto la SCIA ha sottoposto, di fatto, ad abilitazione anche il mero studio oculistico o psichiatra (tavolo e sedia). Spero che qualcuno impugni la norma regionale anche perché, a livello statale, non vigono le stesse regole. In Umbria, per fare un esempio, codesto professionista eserciterebbe senza necessità abilitative.
Gli articoli 26 e 27 della LR 51/2009 parlano chiaro. Che cosa faresti di fronte ad un esercizio di vicinato senza SCIA?

La chiusura immediata è una forma cautelare di intervento di fronte all’attività illegittima. Ai sensi della stessa legge 241/90, vedi art. 7, comma2, la comunicazione di avvio procedimento può essere omessa: megio ometterla e fare in fretta di fronte all’attività abusiva. Meglio suggerire al privato la presentazione subitanea della SCIA che fa cessare gli effetti dell’ordinanza. La sanzione pecuniaria, però, resta.

ok grazie. L’ordinanza di chiusura la emette il responsabile Suap giusto? non il sindaco…

Sì, il sindaco va con le contingibili e urgenti. Qua siamo nella piena competenza dirigenziale