Rinveniamo 4 ciclomotori privi di targa su un campo agricolo in aperta campagna. Non sono rubati.
Come procediamo?
Art.255 ter TUA oppure DM 460/99?
se andiamo di 255ter TUA, è possibile ammettere l’indagato ( intestatario ciclomotore, individuato dal nr. di telaio leggibile…) alla procedura deflattiva?
Furto di Ciclomotore a Forlì: L’Importanza della Videosorveglianza nella Sicurezza Pubblica
CONTENUTO
Recentemente, a Forlì, un diciottenne è stato denunciato per furto aggravato ai sensi dell’articolo 624 del Codice Penale, dopo aver rubato un ciclomotore, due caschi e due biciclette. Il furto è stato segnalato dal proprietario, il quale ha notato l’assenza dei suoi beni dal giardino di casa. Grazie all’intervento tempestivo dell’Unità Radiomobile e Antidegrado, il ciclomotore è stato ritrovato abbandonato in strada.
La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale, che hanno permesso di identificare il giovane autore del furto. Questo episodio evidenzia l’importanza della tecnologia nella lotta contro la criminalità e nella protezione dei beni dei cittadini. Il Comando della Polizia Locale ha anche lanciato un appello ai cittadini: chiunque riconosca le biciclette rubate è invitato a contattare le autorità.
CONCLUSIONI
Il caso di Forlì dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, unita all’uso di tecnologie moderne come la videosorveglianza, possa portare a risultati positivi nella prevenzione e repressione dei reati. La denuncia del giovane non solo ha permesso il recupero dei beni rubati, ma ha anche sottolineato l’importanza di una comunità attenta e pronta a segnalare comportamenti sospetti.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, questo episodio rappresenta un esempio di come le politiche di sicurezza urbana possano essere implementate efficacemente. È fondamentale comprendere il ruolo delle tecnologie nella gestione della sicurezza pubblica e come queste possano essere integrate nelle strategie di prevenzione del crimine. Inoltre, la collaborazione tra cittadini e istituzioni è cruciale per creare un ambiente più sicuro.
Normative sulla videosorveglianza e privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR).
Legge n. 241/1990: Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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Nel caso descritto, ci troviamo di fronte a una situazione classica di gestione di veicoli fuori uso (ELV - End-of-Life Vehicles) abbandonati su suolo privato (campo agricolo).
Ecco l’analisi operativa per procedere correttamente.
1. Quale norma applicare: DM 460/99 o Art. 255-ter TUA?
La scelta ricade decisamente sul D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale - TUA), e nello specifico sull’Art. 255-ter, introdotto recentemente per fare chiarezza proprio sull’abbandono dei veicoli.
Normativa
Ambito di applicazione
Applicabilità al caso
DM 460/99
Veicoli abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.
No. Il campo agricolo è un’area privata/aperta campagna non soggetta a pubblico transito.
Art. 255-ter TUA
Abbandono di veicoli fuori uso (rifiuti) su suolo o nel sottosuolo.
Sì. È la norma specifica per il reato di abbandono di veicoli, a prescindere dalla natura dell’area.
Perché Art. 255-ter?
Un ciclomotore privo di targa, lasciato in un campo, privo di custodia e verosimilmente non più idoneo alla circolazione, rientra nella definizione di “rifiuto” ai sensi dell’Art. 184 comma 3 lett. b) e dell’allegato A della parte IV del TUA. L’Art. 255-ter punisce chiunque abbandoni un veicolo fuori uso.
2. La natura del reato dopo la Legge 137/2023
È fondamentale ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 137/2023, l’abbandono di rifiuti (anche da parte di privati) non è più una sanzione amministrativa, ma è diventato un reato contravvenzionale.
L’Art. 255-ter richiama infatti le sanzioni dell’Art. 255 (per i privati) e dell’Art. 256 (per i titolari di imprese), che oggi prevedono l’ammenda (e l’arresto nei casi più gravi/rifiuti pericolosi).
3. Ammissione alla procedura deflattiva (Art. 318-bis e ss. TUA)
Sì, è possibile (e consigliato) applicare la procedura di estinzione del reato tramite prescrizioni, prevista dagli articoli 318-bis e seguenti del TUA.
Ecco le condizioni e i passaggi:
Assenza di danno/pericolo concreto: La procedura è applicabile alle contravvenzioni che non hanno cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali (es: se non ci sono sversamenti massivi di liquidi nel terreno).
La prescrizione: L’organo accertatore (Voi) impartisce al trasgressore una prescrizione asseverata dall’ente tecnico (solitamente ARPA, ma per i veicoli può bastare la rimozione documentata verso un centro di raccolta autorizzato) per rimuovere i ciclomotori entro un termine prestabilito.
Il pagamento: Una volta verificato l’adempimento alla prescrizione (i motorini sono stati correttamente rottamati), il trasgressore è ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita (solitamente 2.500 €, essendo il massimo 10.000 €).
Estinzione: Il pagamento estingue il reato e la notizia di reato viene archiviata dalla Procura.
[!IMPORTANT]
Identificazione: Poiché avete il numero di telaio, procederete a identificare l’ultimo proprietario. Sarà lui il destinatario della comunicazione di reato e delle relative prescrizioni. Se il proprietario dichiara di aver venduto il mezzo, dovrà provarlo, altrimenti risponde della mancata custodia e dell’abbandono.
Riassunto operativo
Sequestro probatorio (facoltativo, valutate con il PM se necessario per i rilievi sui telai).
Annotazione di PG per violazione dell’Art. 255-ter D.Lgs. 152/06.
Verbale di prescrizioni (Art. 318-ter TUA): Ordinate la rimozione e il conferimento a centro di demolizione autorizzato entro 30/60 giorni.
Verifica: Scaduto il termine, verificate l’avvenuta rimozione e il certificato di rottamazione.
Ammissione al pagamento: Se adempie, comunicate al PM e ammettete il soggetto al pagamento dei 2.500 €.
solo alcuni dubbi …perchè 2500 Euro di deflattiva? I’art. 318 quater c. 2 TUA parla di 1/4 del massimo dell’ammenda (1500-18000).
Altra domanda: i proventi di suddetta ammenda vanno allo stato, corretto (quindi modello F23)?
Se l’indagato non ottempera alle prescrizioni/pagamento ammenda, oltre a notiziare il PM per il proseguimento dell’azione penale, per far rottamare i ciclomotori, occorre che il sindaco emetta ordinanza art.192c…3 TUA - e in tal caso, se l’indagato, nuovamente, non vi ottempera, lo se denuncia ai sensi dell’art.255 c. 3 TUA (no 650 c.p)-provvedendo poi alla rottamazione del veicolo, con accollo spese all’indagato? corretto?
No, non è possibile.
Se contesti la violazione di cui all’art. 255-ter del TUA vuol dire che i ciclomotori abbandonati sono stati considerati rifiuti pericolosi (perché contengono liquidi o altre componenti pericolose, CER 16.01.04*).
In questo caso NON PUOI applicare le disposizioni della procedura sanzionatoria deflattiva prevista dagli artt. 318-bis e seguenti del TUA, perché si applicano SOLO alle ipotesi contravvenzionali (il reato di cui all’art. 255-ter è un delitto).
i ciclomotori erano intestati a 4 soggetti differenti i quali, sentiti a sommarie, dichiarano di aver ceduto suddetti veicoli - a titolo gratuito ( anni fa nemmeno vi era l’obbligo di fare il passaggio di proprietà nei ciclomotori…nemmeno avevano la carta di circolazione)- a un amico, il quale li utilizzava ludicamente per svolgere attività di motocross c/o una cava di sua proprietà; costui contestualmente a l’escussione a sommarie, ci esibisce copia di denunzia di furto dei 4 motorini - denuncia sporta presso i C. C in data posteriore rispetto al nostro rinvenimento dei ciclomotori abbandonati sul campo agricolo. In effetti ammette di essersi accorto del furto ( essendo i ciclomotori custoditi sotto a un barco, lontano dalla sua abitazione) solo dopo il nostro rinvenimento.
Come procedere? Procediamo comunque penalmente , seguendo l’art. 255 ter TUA? Se si, a chi va contestato ? Agli intestatari originari dei ciclomotori? oppure all’attuale detentore?
oppure si lascia perdere il TUA ed essendo i ciclomotori, oggetto di furto, si restituiscono semplicemente al detentore?
Stiamo parlando di quattro ciclomotori abbandonati in un campo…
Da quello che racconti, allo stato non esistono prove a carico di nessuno dei soggetti citati. Per di più c’è di mezzo la denuncia di furto.
Tenuto conto di tutto, compresi i vostri dubbi su tutta quanta la procedura, direi: verbale di rinvenimento e restituzione all’avente diritto.
Al limite, verificate fra qualche settimana che fine hanno fatto i ciclomotori.