CIG somma esecuzione sentenza

Buongiorno,

con la presente chiedo se il pagamento in esecuzione di una sentenza debba o meno essere tracciato.

Grazie

Buongiorno Maria,

se intendi che allorquando l’ente è soccombente in un giudizio e deve liquidare le spese legali si debba riportare il CIG , la risposta è NO.

Normalmente l’ente liquida su IBAN o con assegno (scelta non consigliata perchè può capitare che la somma non venga poi incassata).

Va da sè che per liquidare occorre: che vi sia sufficiente copertura nel capitolo di spesa di riferimento, altrimenti occorre procedere ad una variazione a copertura del fondo rischi spese legali, per poter poi far stesura di una determina di impegno e contestuale liquidazione di spese, corredata di tutta la idonea documentazione (sentenza, fattura , modulistica beneficiario, ecc.) .

Spero di aver bene compreso la domanda ed averti fornito adeguata risposta.

Simona

Buon pomeriggio,

grazie anzitutto per il riscontro.

Introduco meglio la questione:
1) era stato aggiudicato un servizio alla ditta X che aveva iniziato l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
2) Poi, a causa di una serie di inadempienze, è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione prima che venisse sottoscritto il contratto d’appalto.
3) Per il servizio svolto la ditta X aveva comunque emesso due fatture che sono rimaste inevase.
4) La Ditta ha poi agito in giudizio contro l’Ente e l’ha vinto, il Tribunale ha condannato l’ente a pagare le n. 2 fatture, oltre al risarcimento del danno.

PROBLEMA = il CIG che era stato aperto per il contratto d’appalto è stato già utilizzato per pagare la ditta che è subentrata a X nell’esecuzione del servizio.
Ho, quindi, bisogno di capire se il pagamento deve essere tracciato o meno come corrispettivo per l’esecuzione di un servizio o, dato che il pagamento avviene in forza di una sentenza, non occorre tracciare il pagamento.
Grazie

La questione, dunque, diventa diversa .

Sicuramente @Vincenzo_Giangreco saprà darti delucidazioni.

Buonasera @mariac86 e grazie @SimonaAnzani per la segnalazione …

In generale, le fatture debbono sempre riportare i seguenti tre elementi: CIG/CUP, numero e data della determina di impegno di spesa, altrimenti sono rifiutabili da parte della P.A. (D.M. 132/2020)
Fatturazione elettronica: nuovo Decreto specifica le cause di rifiuto | Agenzia per l’Italia digitale (agid.gov.it)

Le fatture in questione non sono spese di giudizio/legali ma spese correlate ad una gara, anche se eseguita parzialmente. Quindi il mio consiglio è di modificare il CIG(anche se già perfezionato) e controllare se riportato in fattura.

Vincenzo
Vincenzo

Ringrazio per il riscontro.

Confermo che le fatture rimaste inevase riportano il CIG originario il cui importo risulta ormai esaurito (la vicenda è del 2017).

La soluzione sarebbe quindi quella di modificare il CIG originario, e pagare le n. 2 fatture inevase inserendo il nuovo CIG?

Credo sia la soluzione migliore, anche perché non avendo carenze, le fatture non possono nemmeno essere rifiutate.

Inoltre, preciso che in materia di gestione fatture, decorsi inutilmente 15 gg dalla ricezione delle stesse, senza alcuna azione da parte della P.A., scatta il silenzio assenso, quindi le fatture anche se errate vengono considerate con “esito positivo”.

Vincenzo

Va bene,

ringrazio molto per l’assistenza fornita.

Cordiali saluti