CILA edilizia su capannone produttivo, presentata al SUE e non al SUAP

Buongiorno,

noi abbiamo due portali separati uno per l’edilizia privata , SUE , e lo SUAP per le attività produttive;
il proprietario di un capannone sede di attività produttiva, presenta una CILA edilizia al portale SUE;
dentro il capannone vi è una ditta che esercita attività artigianale e di commercio;

l’Ufficio tecnico ritiene che la pratica dovrebbe essere ripresentata al SUAP, in quanto attività produttiva, e in questo concorderei anche se la pratica non fosse già stata presentata, ma visto che è già “in casa”, che cmq il SUE è un portale telematico e che loro sono comunque l’ufficio competente, propenderei per accettarla e non farla ripresentare;

mi ricordo inoltre di una norma che vietava di respingere pratiche di competenza della stessa amministrazione se presentate ad un ufficio diverso, ma non ricordo quale sia…

che ne pensate?
grazie

All’art. 18-bis della legge 241/90, troviamo:

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.

La disposizione è generale.

Nel DPR 160/2010, troviamo:

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.


Quindi, puoi di dire al servizio Edilizia che trasmetta la pratica al SUAP dandone comunicazione al privato. Il servizio indicherà al privato che i termini iniziali decorrono da quando la pratica è stata depositata la SUAP

visto, grazie,
il 160 non l’avevo riletto…

il problema è “tecnico”, visto che il SUAP (impresainungiorno) si sostanzia in un portale dove vengono conservare a norma le pratiche presentate dalle imprese, che per farle si loggano ecc. ;

l’UT non può “trasmetterlo” al SUAP-portale ma solo, eventualmente, al SUAP-ufficio, che non potrà comunque inserire la pratica sul portale perché non è previsto;

in pratica il proprietario dovrebbe rifare la pratica sul portale SUAP affinché segua l’iter “tecnico” corretto ma mi sembra un aggravio del procedimento visto che lui è un privato e non un’impresa :thinking:

Dalle mie parti, per casi analoghi, viene emessa comunicazione di irricevibilità invitando a presentare la pratica al SUAP nei modi di legge. Puoi fare cos’ se reputi che non via possibilità di applicare le disposizioni che ho citato.
Detto questo, il problema non è tanto l’irricevibilità quanto delineare un confine fra cosa sta dentro io fuori il campo applicativo del DPR 160/2010. OCCORRE UN ACCORDO FRA UFFICI CHE FACCIA CHAIREZZA.
A parere mio, il mero proprietario non esercente che presenta una pratica edilizia per un immobile produttivo non dovrebbe passare dal SUAP. Metti il caso di Tizio, mero proprietario di un negozio che dà in affitto a fini commerciali. Tizio presenta una CILA per un adeguamento edilizio necessario a prescindere che nel locale vi sia un affittuario o meno esercente. Per me non passa dal SUAP, il locale è sì produttivo ma le esigenze non sono quelle legate all’esercizio di un’attività.

In mancanza di regolamento interno/comunale, devono prevalere i principi di economicità dell’azione amministrazione e buon andamento , le considerazioni che:

  1. il presentatore è un privato
  2. l’ufficio che ha ricevuto “per sbaglio” la pratica è anche quello che deve trattarla e tra l’altro non fa seguito alcun provvedimento finale
  3. la pratica è stata comunque prodotta in maniera telematica da portale che assicura la conservazione a norma,
    mi fanno concordare con te nella tua ultima considerazione :slightly_smiling_face:
    grazie Mario

Mi sorge una perplessità. Se la destinazione d’uso è produttiva a prescindere dal proprietario (es. persona fisica che non esercita l’attività) non dovrebbe essere il SUAP a ricevere l’istanza?
art. 2 comma 2 dpr 160/2010: Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

Qualora dovvesse essere necessario procedere con un accesso agli atti per la verifica della conformità urbanistica (es. da parte del tribunale), il SUAP, che non ha ricevuto l’istanza, potrebbe non avere documenti correnti per consentire gli accertamenti del caso.
art. 4 comma 4 DPR 160/2010: Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Paola concordo con le tue affermazioni;

il mio caso però partiva dal presupposto che la pratica era stata “di default” presentata allo sportello SUE, quindi sono sorte altre considerazioni sull’economia del procedimento tra uffici;

per quanto riguarda l’accesso, la norma fa riferimento agli atti “detenuti dal Suap”, in questo caso non lo sono e l’istanza del tribunale sarebbe ben soddisfatta dall’Ufficio tecnico. Non vedo difficoltà…