Cinema all'aperto

Buonasera, per avviare l’attività di cinema all’aperto su suolo pubblico, dopo aver ottenuto l’agibilità, l’associazione che gestisce l’evento che richiesta deve presentare? Serve un’autorizzazione o basta una SCIA?
Grazie

Nel caso del cinema si applica solo l’art. 80 TULPS. Il d.lgs. n. 112/1998 ha semplificato le procedure abilitative per le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. Con l’art. 164 del d.lgs. n. 112/1998 è stata abrogata la locuzione “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” dall’originario testo dell’art. 68 TULPS.

L’art. 80 TULPS impone una verifica sulle condizioni di sicurezza. Fino a 200 persone di capienza, a parere mio e se il tuo comune lo prevede, puoi applicare la SCIA dato che la parte di procedimento di competenza della CCVLPS è stata sostituita da un’asseverazione tecnica.

Se nella tua domanda con il termine agibilità, ti riferisci proprio all’art. 80 TULPS allora resta da vedere se occorre un’autorizzazione in deroga ai limiti acustici. In questo caso puoi applicare il DPR n. 227/2011 ma restano fatte salve anche eventuiali norme regionali e comunali.

Do per scontato che abbiano ottenuto il suolo pubblico con regolare concesione

Vale anche per le riproduzioni cinematografiche che le pro-loco e/o le parrocchie organizzano d’estate per ragazzi e bambini mediante l’uso di video proiettori?

L’art. 80 TULPS concerne la sicurezza dei luoghi a prescindere dalla qualità del soggetto esercente. Poi c’è un ragionevole limite sotto il quale “il fatto non sussiste”. Se 10 bambini guardano un film nella sala della parrocchia dove c’è la TV è logico che non si applica. Ma se la parrocchia organizza un evento strutturato aperto alla generalità delle persone allora si entra nell’esercizio APERTO AL PUBBLICO. E’ da vere caso per caso

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