Cippatura legno

Una persona ci chiede di svolgere questa attività: tagliare legna, nei luoghi in cui è autorizzato a fare pulizia bosco e poi in un area a destinazione agricola lavorare con un macchinario questa legna per fare il cippato. E’ iscritto come impresa agricola. Vorrei sapere se questa attività può essere ricompresa nell’attività agricola o se rientra nel Dlgs 152 . Come può essere classificata? Grazie.

Sicuramente, l’attività è ascrivibile a quella agricola – silvicultura. Per questo, si può applicare l’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 in caso di vendita al dettaglio dei prodotti derivati (attività connessa).

A mente del comma 423 della legge 266/2005, addirittura anche la produzione di energia da cippato sarebbe attività agricola connessa.

423 Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Detto questo, entrare o meno nel campo applicativo del d.lgs. n. 152/2006 dipende poi dalle effettive modalità lavorative. Tutto da vedere caso per caso

Indipendentemente dalla natura dell’impresa, normalmente la cippatura rientra nel D.L.gs. 152/06 per le emissioni in atmosfera.
Inoltre ai sensi della L. 447/95 dovranno presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e se, come potrebbe capitare, superano i limiti, chiedere il prescritto nulla osta.
Ovviamente dipende dalle “dimensioni” dell’attività (ore di lavoro giornaliere, quantità di legna cippata,…)…