Il Min. Interno precisa che lo spettacolo di strada è possibile nel rispetto delle linee guida. Ai sensi dell’elenco di cui alla legge 337/68, lo spettacolo di strada è definito come:
Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e
apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il
pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di
“minimi” strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve
essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere
inferiore a 150.
CircolareArtedistrada.pdf (442,5 KB)
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