I lavoratori delle categorie obbligate al vaccino sono esclusi dall’obbligo solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Tali esenzioni devono essere certificate nel rispetto dell’ultima circolare del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid- 19. In tali casi documentati e soggetti a verifica, la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per gli esenti dal vaccino, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid19. Lo prevede il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172