Buongiorno, ho un dubbio. La sanzione per la mancata copertura assicurativa pagamento in misura ridotta è di € 866,00 e se pagata entro 5 giorni con lo sconto del 30% è pari ad € 606,20, se pagato entro 5 gg.
Se il trasgressore ha intenzione di riattivare l’assicurazione entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento del premio, o vuole rottamare il veicolo la sanzione è ridotta alla metà pertanto pagherà € 433,00.
Secondo voi anche a quest’ultimo importo di € 433,00 si applica lo sconto del 30%, con la sanzione che arriva ad € 333,07 se pagato entro 5 giorni?
Se il trasgressore o l’obbligato in solido ha 30 giorni per la riattivazione della copertura assicurativa non potrà beneficiare della riduzione del 30% sull’importo ridotto al 50% (€433,00). Eventualmente pagherà o l’importo ridotto di €.606,20 o quello intero dopo i primi 5 giorni e poi una volta riattivata la polizza oppure presentata richiesta ed effettuata la rottamazione l’ente le restituirà la differenza tra la sanzione pecuniaria pagata e quella da applicare corrispondente alla procedura eseguita. Se hai necessità mi puoi contattare al 3488639032
Avevo già risposto ad un identico quesito di BRUNOM60, ma forse è il caso di riprendere il mio parere anche qui.
Sul punto specifico relativo ai casi previsti dal terzo comma dell’art. 193 C.d.S. (riattivazione dell’assicurazione entro 30 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa o rottamazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione) si era espresso anche il Ministero dell’Interno; in particolare, vedi la circolare prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013, di cui riporto uno stralcio:
«Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013, il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall’art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all’accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall’art. 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l’applicazione di una prassi uniforme sul territorio.
a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell’importo sopra indicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo dell’obbligazione solo nel caso in cui il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza (2).
b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall’accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l’ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento.
(…)
Nota (2):
In tali casi, il pagamento di ¼ della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall’organo di polizia stradale procedente ai sensi dell’art. 193, comma 2, C.d.S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell’art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell’occasione, l’ufficio procedente avrà l’onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell’illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell’ammontare previsto dal comma 2 dell’art. 193 C.d.S.) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva.»
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Ovviamente la circolare - che è del 2013 - parla di “un quarto della sanzione” perché fino al 19/12/2018 questa era l’importo previsto dal comma 3 dell’art. 193.
Dopo tale data, l’importo è stato modificato nella metà della sanzione amministrativa di cui al comma 2.
Buona sera MarcoC90 mi sembra, che senza richiamare la circolare, che entrambi abbiamo fornito la stessa risposta o mi sbaglio?
Saluti
Mi pare che la differenza sia questa: