Circolazione su strada senza copertura assicurativa

La sanzione per la mancata copertura assicurativa pagamento in misura ridotta è di € 866,00 e se pagata entro 5 giorni con lo sconto del 30% è pari ad € 606,20, se pagato entro 5 gg.
Se il trasgressore ha intenzione di riattivare l’assicurazione entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento del premio, o vuole rottamare il veicolo la sanzione è ridotta alla metà pertanto pagherà € 433,00.
Secondo voi anche a quest’ultimo importo di € 433,00 si applica lo sconto del 30%, con la sanzione che arriva ad € 333,07 se pagato entro 5 giorni?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione riguarda la sanzione per la mancata copertura assicurativa di un veicolo e le relative riduzioni applicabili in caso di pagamento anticipato o di particolari azioni intraprese dal trasgressore, come la riattivazione dell’assicurazione o la rottamazione del veicolo.

In generale, il sistema sanzionatorio italiano prevede la possibilità di applicare riduzioni sulle sanzioni pecuniarie in determinate circostanze, come il pagamento anticipato della sanzione stessa. Questo meccanismo è previsto per incentivare la soluzione rapida delle violazioni e la riduzione del contenzioso.

La normativa di riferimento in materia di assicurazioni veicoli è il Codice delle Assicurazioni Private, di cui al D.Lgs. 209/2005, e le sue successive modifiche e integrazioni. Tuttavia, le specifiche disposizioni relative alle riduzioni delle sanzioni per mancata copertura assicurativa e le condizioni per la loro applicazione possono variare in base a normative specifiche o regolamenti attuativi.

Per quanto riguarda la tua domanda specifica, l’applicazione dello sconto del 30% sulla sanzione ridotta (€ 433,00) per chi riattiva l’assicurazione entro 30 giorni o rottama il veicolo, dipende dalla specifica interpretazione delle norme vigenti e dalle disposizioni attuative. Non è raro che le leggi o i regolamenti prevedano riduzioni cumulabili o specifiche condizioni per l’applicazione di sconti.

Tuttavia, senza un riferimento diretto a una norma specifica che chiarisca questa possibilità, è importante procedere con cautela. La logica vorrebbe che, se la normativa prevede esplicitamente la possibilità di applicare lo sconto del 30% anche sulla sanzione ridotta, allora questo sarebbe ammissibile. In assenza di tale specificazione, l’interpretazione potrebbe variare.

Esempio concreto:
Se la normativa prevede che lo sconto del 30% si applichi a “qualsiasi sanzione pecuniaria ridotta” per pagamento anticipato, allora si potrebbe argomentare che anche la sanzione ridotta a € 433,00 per riattivazione dell’assicurazione o rottamazione del veicolo rientri in questa categoria, portando la sanzione a € 303,10 se pagata entro 5 giorni.

Conclusione sintetica:
La possibilità di applicare lo sconto del 30% sulla sanzione ridotta a € 433,00 dipende dalla specifica formulazione delle norme applicabili. È consigliabile consultare il testo normativo o un professionista per una interpretazione precisa della legge in vigore.

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Bibliografia:

Se per rispondere al tuo quesito si fa riferimento solo al Codice delle assicurazioni private, è chiaro che non se ne esce…

Trattandosi di una sanzione connessa alla circolazione su strada di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, la risposta va ovviamente cercata all’interno del Codice della Strada.

Sul punto specifico relativo ai casi previsti dal terzo comma dell’art. 193 C.d.S. (riattivazione dell’assicurazione entro 30 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa o rottamazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione) si era espresso anche il Ministero dell’Interno; in particolare, vedi la circolare prot. n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013, di cui riporto uno stralcio:

«Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12.08.2013, il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall’art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all’accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall’art. 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l’applicazione di una prassi uniforme sul territorio.

a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell’importo sopra indicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo dell’obbligazione solo nel caso in cui il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza (2).

b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall’accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l’ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento.»


Nota (2):
In tali casi, il pagamento di ¼ della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall’organo di polizia stradale procedente ai sensi dell’art. 193, comma 2, C.d.S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell’art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell’occasione, l’ufficio procedente avrà l’onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell’illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell’ammontare previsto dal comma 2 dell’art. 193 C.d.S.) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva.

Ovviamente la circolare - che è del 2013 - parla di “un quarto della sanzione” perché fino al 19/12/2018 questa era l’importo previsto dal comma 3 dell’art. 193.
Dopo tale data, l’importo è stato modificato nella metà della sanzione amministrativa di cui al comma 2.