Circoli privati

Buongiorno,
un circolo privato nel territorio comunale non rispetta i criteri di sorvegliabilità relativa ai circoli, in quanto tiene sempre il cancello d’ingresso aperto, ha posizionato un tavolino nello spazio del portico adiacente al cancello in cui si siedono gli avventori e spesso consumano, ha appeso, e sono visibili dall’esterno, cartelli indicanti abbonamenti a tv satellitari. Qual è la sanzione applicabile? Considerando che siamo in Piemonte e che la L. sulla somministrazione è la n. 38/2006 è opportuno applicare la sanzione di cui all’art. 21 o c’è qualcosa di più specifico relativo alla pubblicità e al mancato rispetto delle prescrizioni sulla sorvegliabilità?
Grazie

la cosa è dibattuta.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR n. 235/2001, La denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 2 e l’autorizzazione di cui all’articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Se è così, allora il venir meno della sorvegliabilità potrebbe essere sanzionata ai sensi dell’art. 153 del reg. TULPS (RD 635/1940) in combinato disposto con il “regolamento” di cui al DM n. 564/1992 (è rubricato proprio “regolamento”)e, quindi, con l’art. 221 TULPS: arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103 (lire duecentomila). Altra prassi vuole che i requisiti della sorvegnalibilità siano da intendere come “prescrizioni” riconducibili all’art. 9 TULPS e al conseguente art. 17-bis per il sanzionamento.

È vero che nel frattempo l’art. 86 TULPS è stato modificato e per la somm.ne nei circoli è prevista una mera comunicazione qualora si vendano bevande alcoliche. Tuttavia, dato che anche la comunicazione è una procedura TULPS (sempre se si vendano alcolici) a parere mio la rilevanza TULPS resta.

Se non vi fosse la vendita / somm.ne di alcolici, allora cadrebbe quanto detto e si potrebbe passare alla legge n. 287/1991, art. 10, commi 2 e 3. Questo ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso DPR n. 235/01: In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10 della legge.

Agli artt. 2 e 3 citati, infatti si evince in modo espresso, l’obbligo del rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno.

RAGIONEVOLMENTE, SI POTREBBE RITENERE CHE LA SANZIONE EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 287/91, DATO CHE SI APPALESA COME DISPOSIZIONE SPECIALE, SI APPLICHI PER OGNI IPOTESI RIGUARDANTE SORVEGLIABILITÀ E SOMM.NE NEI CIRCOLI PRIVATI (A PRESCINDERE DAGLI ALCOLICI O MENO). IO SEGUIREI QUESTA STRADA AL NETTO DI SANZIONI SPECIFICHE DERIVANTI DA LEGGE REGIONALE.

La legge piemontese, all’art. 3, dispone:

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO ALL’ARTICOLO 21, COMMA 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
I rinvii effettuati dal D.P.R. n. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

L’art. 21, comma 6, fatto espressivamente salvo, dispone: i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, QUALORA LE VIOLAZIONI NON SIANO GIÀ SANZIONABILI AI SENSI DELLE MEDESIME.

In effetti la sorvegiabilità resta una disciplina statale ed è giusto che la sanzione sia di uguale tenore.