Circolo con somministrazione anche a non soci

Buongiorno,

abbiamo ricevuto una Scia per apertura inizio attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno di un circolo privato.
Ora, questo circolo inizia già a pubblicizzare i suoi eventi (serate con dj) tramite social specificando anche che l’ingresso costerà 10 euro per i soci e 5 euro per i non soci.
Nel sito web ufficiale del circolo è presente la modulistica per l’affiliazione/domanda di iscrizione al circolo stesso.
A quanto mi risulta è vietata la pubblicizzazione degli eventi da parte del circolo, dico bene?
Anche il pagamento del biglietto di ingresso dovrebbe configurare più un pubblico spettacolo che un evento a carattere privato, oppure c’è un “cavillo” che potrebbe consentirlo in qualche modo?
Ho molti dubbi anche per quanto riguarda la somministrazione di alcolici: in teoria la somministrazione dovrebbe essere consentita ai soli soci del circolo, ma ai sensi del D.P.R. 235/2001 la sola vendita di alcolici è consentita a CHIUNQUE acceda al circolo stesso, quindi non capisco se possano accedere al circolo e “alle bevande alcoliche” anche i non soci e in quale misura.

Grazie

Purtroppo l’avvio di un’attività di somministrazione all’interno di un circolo privato determina sovente questo genere di dubbi, perché sulla base delle modalità estremamente “easy” con cui avverrebbe l’affiliazione dei nuovi soci è fondato il sospetto che si tenti di eludere la normativa relativa ai pubblici esercizi e ai pubblici spettacoli.

Generalmente all’interno del circolo privato è consentita l’attività di somministrazione (anche di bevande alcoliche) a favore di altri soggetti invitati dai soci, e questo senza che si configuri la trasformazione del circolo in un pubblico esercizio.

La situazione è però del tutto diversa quando è attuata una modalità di accesso al circolo, in modo immediato ed indiscriminato, da parte di una indistinta generalità di soggetti i quali, per il solo fatto di aver presentato la domanda di ammissione in forma molto semplificata ed avere quindi ottenuto una specie di tessera provvisoria dietro il pagamento di un canone associativo d’importo minimo, vengono ammessi all’immediata fruizione dei servizi riservati agli iscritti; tale modalità, infatti, costituisce un semplice espediente per eludere gli obblighi e i requisiti correlati all’attività di pubblico esercizio.

Identico problema si presenta quando all’interno del circolo privato vengono organizzati spettacoli di vario genere: anche qui, il locale ove vengano dati spettacoli ai quali chiunque può assistere previo contemporaneo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso non è da considerarsi circolo privato, bensì luogo aperto al pubblico, e come tale dovrà essere sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici ai fini degli artt. 68 e 80 TULPS. Il fatto che l’evento venga anche pubblicizzato sui social con la specificazione del costo del biglietto d’ingresso è semmai un ulteriore elemento a carico, da tenere in considerazione nella contestazione di illecito.
Sul punto, vedasi art. 118 Regolamento del T.U.L.P.S.

In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa e penale.

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Quindi sostanzialmente il pagamento del biglietto d’ingresso e la pubblicità sui social, oltre alla facoltà di accesso (sembrerebbe in modo indiscriminato) ai non soci previo pagamento di un prezzo biglietto superiore, potrebbero configurare diverse violazioni tra cui:

  • Art. 64 c. 1 D.Lgs. 59/2010 e art. 10 c. 1 e 3 L. 287/1991 con sanzione amministrativa pecuniaria + sanzione accessoria/interdittiva art. 17 TULPS
  • Art. 68 TULPS con sanzione amministrativa pecuniaria + sanzione accessoria di cessazione attività svolta in difetto di licenza.
  • Probabilmente anche una sanzione inerente la prevenzione incendi se capienza superiore a 100 posti.
  • Sanzione inerente le norme in materia urbanistico/edilizia qualora dovesse configurarsi il “pubblico esercizio” e la destinazione d’uso non dovesse essere commerciale (nel caso di circolo, invece, se non erro quest’ultimo è compatibile con qualsiasi destinazione d’uso).

E’ corretto contestare queste violazioni nella suddetta casistica? Inoltre non sono certo di poter applicare la somministrazione alimenti/bevande ai non soci per la motivazione citata nel mio post originale.

Grazie

Nell’elenco delle possibili violazioni hai fatto un riassunto un po’ sommario di un articolo di “Casi risolti” apparso circa un anno fa su un altro sito di consulenza giuridica… :wink:

Per quanto riguarda le sanzioni relative all’attività abusiva di pubblico esercizio consiglierei di fare innanzitutto riferimento alla disciplina regionale specifica, se esistente.

Per quanto riguarda il TULPS, non si devono confondere tra loro gli artt. 17, 17-bis, 17-ter e 17-quater.

Se il circolo privato è stato di fatto trasformato in un locale di pubblico spettacolo, farei riferimento anche all’art. 681 c.p. in riferimento agli obblighi di cui all’art. 80 TULPS.

Detto questo, però, la cosa fondamentale resta che le “possibili violazioni” vanno accertate nel caso concreto (quindi è indispensabile un sopralluogo durante lo svolgimento dell’attività che si sospetta essere abusiva) ed in modo che non sussistano dubbi interpretativi (soprattutto per gli stessi organi accertatori!).

Se ti senti incerto nella contestazione di un illecito, il mio consiglio è di approfondire meglio la materia (le risposte su un forum possono essere utili come punto di partenza, ma non sono tutto) e/o chiedere la collaborazione diretta e materiale, sul campo, di qualcuno più esperto.

Domanda: il mio circolo ETS, dopo qualche problema con organizzazione eventi ad alto numero di partecipanti, ha appena avuto regolare licenza pubblico spettacolo dal SUAP e presentato regolare scia antincendio dopo parere favorevole VVF. Quindi ora, rispettando la capienza, possiamo svolgere eventi di pubblico spettacolo con pagamento di biglietto d’ingresso (tutto in regola con SIAE). Ma quindi adesso possiamo anche, durante le serate che si prefigurano di pubblico spettacolo, fare entrare anche non tesserati che pagano regolarmente il biglietto per l’evento? E questi non tesserati possono usufruire del bar del circolo? Ovviamente con regolare scontrino? I ricavi saranno tutti commerciali. A livello amministrativo non ci dovbrebbero essere problemi perchè abbiamo tutte le licenze TULS a posto, ma a livello tributario? Oppure è ingresso previo biglietto a chiunque lo acquisti, socio o non socio, e bar invece sempre riservato ai soci (ovviamnete solo nelle serate di pubblico spettacolo, nelle serate in cui non si configiura pubblico spettacolo ingresso e bar solo per soci)?

La situazione mi sembra un po’ confusa…

Partendo dal presupposto che i circoli privati non hanno bisogno di alcuna licenza per effettuare spettacoli riservati ai soli soci, l’avere invece chiesto ed ottenuto il rilascio di una licenza ai sensi dell’art. 68 TULPS per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo (in forma permanente, sembrerebbe di capire) all’interno di quello che era un circolo privato ha costituito indubbiamente una significativa trasformazione della vostra attività.

Cosa che avrà richiesto – oltre alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi poiché evidentemente il locale ha una capienza superiore ai 100 posti ovvero una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq - anche il rilascio del nulla osta di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS.

Mi sembra strano, quindi, che questa rilevante modifica non sia stata preceduta dalla consulenza di un professionista qualificato (ad esempio, un commercialista) e dalle informazioni che potevano esservi fornite dal vostro Suap, e che quindi vi siano rimasti i dubbi che manifesti nel tuo post…

La medesima considerazione può essere fatta in merito alla trasformazione di un’attività di somministrazione riservata ai soli soci in attività di somministrazione rivolta al pubblico indistinto, cosa che presuppone il possesso di particolari requisiti professionali e la presentazione di specifiche pratiche amministrative.

Da come descritto, al momento nei locali del circolo può essere esercitata attività di pubblico spettacolo liberamente fruibile da qualsiasi utente.
Tuttavia è possibile somministrare alimenti e bevande unicamente ai soci.
Il problema reale avrà luogo in sede operativa, laddove il pubblico indistinto possa aver accesso ai locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande; in tal caso il circolo ETS si espone a sanzione per attività commerciale abusiva, nel momento stesso in cui un eventuale controllo accerti che utenti non associati usufruiscono del servizio. La medesima considerazione sussiste in merito ai requisiti di sorvegliabilità dei locali.

La commistione di un’attività aperta al pubblico ed un servizio limitato ai soci chiaramente crea problematiche operative ed espone a rischi.
Sarebbe stato opportuno dividere i locali delle due attività, ovvero non esercitare la somministrazione durante il pubblico spettacolo. La responsabilità ultima sarà comunque del legale rappresentante l’associazione intestataria.