Circolo privato somministrazione al pubblico

LOMBARDIA Buonasera, qualora un circolo privato (con attività di somministrazione) voglia effettuare somministrazione gratuita per un evento pubblico, deve presentare anche la scia di somministrazione temporanea o solo notifica sanitaria? E se il comune gli avesse dato un contributo per l’evento ma loro non prendessero pagamenti diretti la somministrazione risulterebbe ancora gratuita? Grazie

Circolo Privato e Somministrazione al Pubblico: Limiti Normativi

CONTENUTO

I circoli privati in Italia sono strutture che, per loro natura, devono rispettare specifiche normative riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande. Secondo l’articolo 148 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e il D.Lgs. 59/2010, la somministrazione è consentita esclusivamente ai soci e deve avvenire senza fini di lucro. Questo significa che i circoli non possono offrire i loro servizi al pubblico in generale, pena la configurazione di un esercizio abusivo di somministrazione.

L’articolo 6 della Legge 25/1991 stabilisce che chi esercita la somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni incorre in sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro, oltre al sequestro dei beni utilizzati per l’attività illecita. Un esempio emblematico è il caso di Ramacca, in provincia di Catania, dove sono state sequestrate cinque slot machine e sono state elevate tre denunce per attività di circolo abusivo.

Le forze dell’ordine, in particolare la Polizia, effettuano controlli regolari per garantire il rispetto di queste normative. È fondamentale che i circoli privati operino nel rispetto delle leggi vigenti, poiché eventuali violazioni possono portare a chiusure immediate e a procedimenti penali.

CONCLUSIONI

In sintesi, i circoli privati devono operare nel rispetto delle normative che regolano la somministrazione di alimenti e bevande. La violazione di queste norme non solo comporta sanzioni pecuniarie, ma può anche avere conseguenze penali e amministrative significative. È quindi essenziale che i gestori di circoli privati siano ben informati e rispettino le disposizioni legislative per evitare problematiche legali.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza di queste normative è cruciale, poiché possono essere coinvolti in controlli e verifiche. Comprendere i limiti e le responsabilità legate alla somministrazione nei circoli privati è fondamentale per garantire un corretto funzionamento delle istituzioni e per prevenire abusi. Inoltre, una preparazione adeguata su queste tematiche può rappresentare un valore aggiunto nei concorsi pubblici, dove la conoscenza delle normative è spesso un criterio di valutazione.

PAROLE CHIAVE

Circolo privato, somministrazione, alimenti e bevande, esercizio abusivo, sanzioni, normativa, controlli, dipendente pubblico, concorsisti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
  • D.Lgs. 59/2010 - Codice del Commercio
  • Legge 25/1991 - Norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande
  • Articolo 6 della Legge 25/1991 - Esercizio abusivo di somministrazione

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Stai parlando di somministrazione temporanea al pubblico effettuata da un circolo privato in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari?

Se è così, in linea generale in Lombardia vale quanto disposto dall’art. 72 della L.R. 6/2010; quindi sì, occorre SCIA per somministrazione temporanea (o autorizzazione nei casi previsti al comma 2) + notifica sanitaria. Oltre ovviamente alla concessione nel caso di eventuale occupazione di suolo pubblico.

Anche se nel caso particolare parliamo di un circolo privato iscritto al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), le cose non cambiano:

“Art. 70 del D.L.vo 117/2017:
(…)
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”

Non capisco invece il riferimento ad un eventuale contributo da parte del Comune.


Un piccolo sfogo a margine:
solo io mi domando che senso ha avere nel forum un’I.A. “generica” che, rispondendo sistematicamente a tutti i quesiti, il più delle volte non capisce il senso della domanda e molto spesso fornisce risposte a caso, sgangherate o clamorosamente sbagliate?
In questo post, ad esempio, in relazione alla somministrazione temporanea al pubblico da parte dei circoli privati ha citato tre norme del tutto fuori luogo: l’articolo 148 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (dove si parla invece dei controlli esterni della Corte dei Conti e del MEF…), il D.Lgs. 59/2010 ed addirittura un fantomatico articolo 6 di una tale legge 25/1991!
Potrebbe essere solo una cosa da riderci su, ma il fatto è che la rete non dimentica nulla e queste risposte assurde generate dall’I.A. - per di più provenienti da un sito solitamente molto affidabile - non vengono cancellate ed anzi entrano nelle risposte trovate dai motori di ricerca nel caso di una successiva ricerca nel web.

Ciao Marco, innanzitutto grazie.

Sottolineavo la questione del contributo perchè non vorrei risultasse come un aggirare la questione della gratuità.
Gratuità che risulta irrilevante qualora la SCIA risulti dovuta sia in caso di somministrazione a pagamento sia in caso di somministrazione a titolo gratuito, fondamentale qualora la scia non sia dovuta se l’attività risulti senza scopo di lucro.
L’articolo 70 purtroppo non distingue i due piani.

Il dubbio mi è sorto da vari scritti che ho trovato su siti di studi legali ma anche di alcuni enti, il cui discorso è sempre più o meno questo:

"La normativa nazionale in materia autorizzatoria definisce la “somministrazione” di alimenti e di bevande” come la “vendita per il consumo” sul posto (L. 287/91). A differenza della normativa Europea in materia sanitaria, che abbraccia anche i casi di gratuità, il presupposto qui è la “vendita”: un’operazione “a pagamento“.

In generale, e ferma l’opportunità di previo confronto con le autorità locali in caso di dubbio, non è necessaria autorizzazione / scia per i casi di somministrazione gratuita, sia nei casi di eventi temporanei-occasionali che per le attività continuative.

Dal punto di vista fiscale, la somministrazione di cibi e bevande effettuata in assenza di specifico corrispettivo e in adempimento dello scopo dell’ente, non risulta nemmeno attività commerciale.

Restano fermi in ogni caso gli obblighi di natura sanitaria."

Mi avete confermato che invece il profilo della gratuità non incide su nulla, ho capito bene?

Sono d’accordo in merito alle risposte dell’IA, specialmente sul fatto di eliminare quelle palesemente errate, per il resto spero che, vista (per l’appunto) l’affidabilità del sito, se hanno deciso di tenerla sia perchè nella maggioranza dei casi da indicazioni corrette.

Se parliamo di “distribuzione” gratuita di prodotti alimentari confezionati, sono d’accordo che non occorre la SCIA ex art. 72 della L.R. Lombardia 6/2010.
Se parliamo invece di vera e propria “somministrazione” temporanea gratuita al pubblico di alimenti e bevande, a mio giudizioe la SCIA di cui sopra è necessaria (direi anche: opportuna per la P.A. che deve gestire la cosa dal punto di vista amministrativo).
Però è solo la mia opinione personale. Non mi pare che esistano indicazioni univoche e sono consapevole che sul punto esisteranno probabilmente orientamenti differenti.
Se poi il circolo privato che “somministra” riceve comunque - anche se in forma indiretta - un compenso economico da parte del Comune, credo si possa dubitare del fatto che l’attività sia totalmente gratuita…

Evito di addentrarmi in questioni fiscali, che dovrebbero esulare dall’aspetto puramente amministrativo.

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Ti ringrazio molto per l’estrema chiarezza.

Marco, scusami, l’ultima domanda… se il cibo venisse preparato nei locali dove l’ente ha l’attività di somministrazione e successivamente solo consegnato, se altri somministrassero quel cibo, la scia sarebbe in capo a loro? E se l’utenza potesse servirsi da sola sarebbe comunque necessaria?