Al fine di applicare correttamente la clausola sociale, l’operatore economico uscente deve indicare anche il livello applicato al personale impiegato nel servizio.
Nel calcolo della spesa per la manodopera, la stazione appaltante può prevedere l’applicazione di un livello superiore rispetto al livello applicato dall’operatore uscente?(es. inquadramento personale operatore uscente livello A2 Coop. Sociali; Prospetto economico e calcolo della spesa Stazione Appaltante B1 Cooop. Sociali (quindi livello superiore).
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La clausola sociale negli appalti pubblici è uno strumento che mira a garantire la tutela dei lavoratori in caso di cambio dell’appaltatore, assicurando la continuità occupazionale del personale impiegato nel servizio oggetto di appalto. La normativa di riferimento in materia di appalti pubblici, in particolare il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue successive modifiche e integrazioni, incluso il recente D.Lgs 36/2023), stabilisce principi generali per l’inserimento delle clausole sociali negli appalti.
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Teoria Generale del Diritto: La clausola sociale deve essere interpretata alla luce dei principi di tutela dei lavoratori e di continuità occupazionale. L’obiettivo è evitare che il cambio di appaltatore comporti una riduzione dei diritti e delle condizioni lavorative dei dipendenti.
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Norme Relative alla Teoria: Il Nuovo Codice degli Appalti, in particolare gli articoli relativi alle disposizioni in materia di subappalto e di criteri di aggiudicazione, fornisce il quadro normativo entro cui inserire le clausole sociali. Inoltre, è importante considerare anche le normative specifiche sul lavoro, come il D.Lgs 81/2015 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e il D.Lgs 276/2003 (Disciplina dei rapporti di lavoro e delle agenzie per il lavoro), che possono avere implicazioni sulle condizioni di lavoro e sull’inquadramento del personale.
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Esempi Concreti: Nel caso specifico della domanda, l’operatore economico uscente ha inquadrato il personale al livello A2 secondo il contratto applicabile alle cooperative sociali. La stazione appaltante, nel calcolare la spesa per la manodopera, sta considerando l’applicazione di un livello superiore (B1) per il personale. Questa scelta può essere motivata dalla volontà di migliorare le condizioni lavorative e garantire una maggiore tutela dei lavoratori, ma deve essere attentamente valutata alla luce delle normative vigenti e del principio di proporzionalità e non discriminazione.
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Conclusione Sintetica: La stazione appaltante può prevedere l’applicazione di un livello superiore rispetto a quello applicato dall’operatore uscente, purché tale scelta sia giustificata, proporzionata e in linea con i principi di tutela dei lavoratori e di equità. È fondamentale che ogni decisione in questo senso sia adeguatamente documentata e motivata nel rispetto della normativa vigente.
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Bibliografia e Link Utili:
- Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 36/2023): Codice degli Appalti
- D.Lgs 81/2015 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro): Testo Unico Sicurezza
- D.Lgs 276/2003 (Disciplina dei rapporti di lavoro e delle agenzie per il lavoro): Disciplina del Lavoro