Cococo incompatibilita’ art 53

Buonasera! In assenza di previsioni specifiche nel codice di comportamento dell’ente (in altri codici ho potuto notare il divieto), il dipendente che volesse assumere un incarico cococo ricadrebbe in una ipotesi di incompatibilita assoluta o un caso soggetto ad autorizzazione?
Nel primo caso, esistono orientamenti
giurisprudenziali cui fare riferimento o linee guida sul punto?
grazie
valentina

Ciao,
il dipendente che volesse assumere un incarico di cococo potrebbe ricadere sia in una ipotesi che nell’altra.
Sarebbe necessario capire di che incarico si tratta. L’art. 53, 165/2001, ai commi 5 e 6 contiene alcune specificazioni:
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (6) .

  1. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni (7) :

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attivita’ di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche’ di docenza e di ricerca scientifica (8) .

Prima di cercare giurisprudenza sarebbe necessario capire la natura dell’incarico, se si tratta di insegnamento, partecipazione ai convegni, ecc… non c’è incompatibilità ma sarà necessario chiedere l’autorizzazione.
Spero di essere stata utile.
Ciao,
Annalisa

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NON è possibile avere altro tipo di rapporto di lavoro subordinato.

Neanche di collaborazione continuativa, se si ha una prestazione lavorativa superiore al 50%, senza autorizzazione dell’ente.
Questa risposta è ancora attuale
https://www.unioncamere.gov.it/ago/P42A3208C3052S3050/Un-dipendente-con-contratto-di-lavoro-a-tempo-determinato-al-60--ha-chiesto-autorizzazione-allo-svolgimento-di-incarico----.htm

A mio avviso la materia non rientra nella competenza regolamentare dell’ente. Quindi non è derogabile.

vi ringrazio per i chiarimenti!provvedo a lettura e analisi!

Ti segnalo questa giurisprudenza
Tribunale Parma sez. lav., 01/03/2019, n.3
In tema di incompatibilità dei docenti di conservatori, a seguito dell’introduzione delle normative in materia di incompatibilità successive al D.P.R. n. 3 del 1957, il divieto di svolgere incarichi extraistituzionali per i pubblici dipendenti non ha più carattere assoluto, in quanto il regime legislativo vigente, codificato dall’art. 53 D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede, tramite il richiamo alla disciplina posta dagli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3 del 1957, attività per le quali vige una situazione di incompatibilità assoluta, il cui espletamento determina la decadenza dall’impiego previa diffida alla cessazione dell’attività incompatibile, attività esercitabili dal pubblico dipendente previa autorizzazione e, infine, attività liberamente esercitabili senza autorizzazione in quanto riconducibili all’esercizio di libertà costituzionalmente garantite, ossia quelle elencate nel sesto comma dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.