Cod appalti 50 2016 e regime transitorio

L’art 81 vecchio cod è superato con il subentrare del nuovo anno, giusto? Adesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti com’è acquisita?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La normativa sugli appalti pubblici in Italia è stata oggetto di riforme nel corso degli anni, e con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, stabilito dal decreto legislativo 50/2016, sono state introdotte diverse modifiche. Con l’adozione del nuovo codice degli appalti, alcune disposizioni del vecchio codice sono state abrogate o aggiornate.

In particolare, l’articolo 81 del vecchio codice degli appalti disciplinava le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare di appalto. Con l’entrata in vigore del nuovo codice, le modalità di acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti sono state semplificate e digitalizzate.

Il nuovo codice degli appalti, e in particolare il decreto legislativo 36/2023, ha introdotto il Sistema di Qualificazione degli Esecutori di Lavori Pubblici (SQELP), che prevede l’iscrizione degli operatori economici in un elenco unico nazionale. Gli operatori economici devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione una sola volta, e questi vengono poi verificati dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema.

Per quanto riguarda la documentazione specifica, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di utilizzare il Documento Unico di Gara Europeo (DUGE) come dichiarazione preliminare.

Esempio concreto: Un’impresa che intende partecipare a una gara di appalto dovrà iscriversi al SQELP, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Una volta iscritta, la stazione appaltante potrà verificare i requisiti direttamente attraverso il sistema, senza che l’impresa debba presentare nuovamente la stessa documentazione per ogni gara.

Conclusione sintetica: L’articolo 81 del vecchio codice degli appalti è stato superato dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche, tra cui il recente decreto legislativo 36/2023. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti è ora acquisita attraverso sistemi digitali e centralizzati, semplificando il processo per gli operatori economici e le stazioni appaltanti.

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Bibliografia:

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
  • Decreto Legislativo 19 aprile 2023, n. 36 - Nuovo codice appalti (link ipotetico, in quanto al momento della mia conoscenza il decreto non è ancora stato pubblicato)
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - [Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](Gazzetta Ufficiale