CODICE ATECO 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica

Buongiorno,
la Camera di Commercio ci chiede se un’impresa che svolge attività di servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica, di cui al CODICE ATECO 79.90.19, ha effettuato presso il SUAP adempimenti per l’avvio dell’attività.
Sul Portale Regionale, in corrispondenza di tale codice, c’è la possibilità di effettuare esclusivamente adempimenti tecnici ma non l’avvio.
La risoluzione n. 365369 del 07/09/2017 del Ministero Sviluppo Economico relativa alle agenzie d’affari, non chiarisce se l’attività rientra nell’ambito delle agenzie di viaggio o se si applica il TULPS.

Avremmo bisogno di sapere se la ditta deve effettuare adempimenti presso il SUAP e di che tipo.

Grazie

Virna Seravalle

Faccio una sintesi ad uso di tutti i lettori.

Il d.lgs. n. 79/2011 definisce il “servizio turistico” come:

1) il trasporto di passeggeri;

2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo.

La LR sul turismo della Toscana (LR 86/2016) , dispone, all’art. 31:

Le strutture ricettive di cui al presente capo (NDR Alberghiere) possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

La risoluzione citata esprime un concetto noto. Negli anni ’30 il concetto di agenzia di affari ex art. 115 TULPS abbracciava un po’ tutte le attività produttive astrattamente riconducibili alla fattispecie. Oggi, il campo applicativo dell’art. 115 TULPS è stato eroso da normative che riguardano in modo specifico certe attività. In sintesi, l’agenzia viaggi ha normativa a sé stante e una abilitazione a sé stante e queste esauriscono le necessità amministrative in materia: alle agenzie viaggi non si applica l’art. 115 TULPS. Lo stesso, ad esempio, alle agenzie di pratiche auto.

Nel caso che poni, però, i dubbi restano. Le strutture ricettive possono vendere al cliente (solo a chi è già cliente) i servizi citati. Dato che tali strutture non hanno già un titolo abilitativo riconducibile all’art. 115 TULPS, l’interpretazione più “conservatrice” vuole che debbano (se effettivamente del caso in base alla specifica attività) presentare comunicazione ex art. 115 TULPS quando usufruiscono delle disposizioni dell’art. 31 citato.

Altra interpretazione vuole che l’art. 86 TULPS che, necessariamente, sottende l’abilitazione regionale (SCIA) all’esercizio dell’attività principale, assorba l’esercizio di questa ipotesi senza la necessità di altre abilitazioni. Tanto è vero che la LR si è preoccupata di specificare che si applicano tutte le condizioni contrattuali di cui all’intero capo I, titolo VI del d.lgs. n. 79/2011.

A PARERE MIO, il rimando alle particolari condizioni del capo I citato (sono un bel po’) fa sì che si possa bypassare l’art. 115 TULPS e la sua genericità. I requisiti morali dell’esercente sono già stati verificati e il particolare regime di salvaguardia del cliente precisto dal capo I, non può combaciare con le disposizioni TULPS sulle agenzie di affari. Semmai, vista la comunanza di esercizio, le strutture ricettive dovrebbero abilitarsi come agenzie di viaggi ma la LR non lo ha previsto.