L’intelligenza artificiale ha già dimostrato di andare in confusione quando deve interpretare un testo complesso come il Codice della Strada e anche stavolta non si smentisce…
Non è vero che - come dice l’I.A. - “se un conducente viene fermato e il test evidenzia un tasso alcolemico di 1,6 g/l, oltre alle sanzioni pecuniarie e alla possibile pena detentiva, la legge prevede la revoca della patente di guida” , in quanto - secondo l’I.A. - la revoca “è prevista direttamente per i casi di guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senza necessità di recidiva nel biennio” .
Qualora sia stata accertata la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la violazione ordinaria comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La revoca della patente di guida è prevista in caso di recidiva nel biennio.
Per quanto riguarda l’art. 186 del C.d.S., la revoca diretta della patente di guida, senza necessità di recidiva nel biennio, è prevista solo se sussiste l’aggravante di avere provocato un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Un altro caso di revoca diretta della patente di guida è quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (art. 186-bis, comma 5).
Per gli altri conducenti indicati nel comma 1 del medesimo articolo 186-bis, la revoca della patente di guida è prevista in caso di recidiva nel triennio.