Codice corso 080_0. Art 186

Chiarimenti riguardo le sanzioni applicabili in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico sopra 1.5, art 186 CDS

Seguendo la lezione si afferma che nel caso di cui sopra, l’art 186 CDS prevede la revoca della patente.
Se non erro la revoca è prevista in caso di recidiva nel biennio.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle sanzioni previste dall’articolo 186 del Codice della Strada (C.d.S.) in caso di guida in stato di ebrezza.

L’articolo 186 del C.d.S. stabilisce le sanzioni per chi viene sorpreso alla guida di un veicolo in stato di ebrezza. Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico rilevato nel sangue del conducente al momento del controllo.

Norme relative alla teoria:

  • Per tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l e fino a 0,8 g/l, sono previste sanzioni amministrative.
  • Per tassi superiori a 0,8 g/l e fino a 1,5 g/l, le sanzioni diventano più severe, includendo multe pecuniarie maggiorate e la sospensione della patente di guida.
  • Per tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, la legge prevede sanzioni ancora più gravi, che possono includere la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 1.500 a 6.000 euro, oltre alla revoca della patente di guida.

Esempio concreto:
Se un conducente viene fermato e il test evidenzia un tasso alcolemico di 1,6 g/l, oltre alle sanzioni pecuniarie e alla possibile pena detentiva, la legge prevede la revoca della patente di guida. Questo significa che la patente viene annullata e il conducente dovrà sostenere nuovamente gli esami per ottenerne una nuova, dopo aver rispettato il periodo di interdizione dalla guida imposto.

Conclusione sintetica:
La revoca della patente di guida è prevista direttamente per i casi di guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senza necessità di recidiva nel biennio. La confusione potrebbe derivare dal fatto che per tassi inferiori, ma comunque sanzionabili, si applicano sanzioni diverse e la revoca della patente può diventare applicabile in caso di recidiva.

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Bibliografia:

L’intelligenza artificiale ha già dimostrato di andare in confusione quando deve interpretare un testo complesso come il Codice della Strada e anche stavolta non si smentisce…

Non è vero che - come dice l’I.A. - “se un conducente viene fermato e il test evidenzia un tasso alcolemico di 1,6 g/l, oltre alle sanzioni pecuniarie e alla possibile pena detentiva, la legge prevede la revoca della patente di guida” , in quanto - secondo l’I.A. - la revoca “è prevista direttamente per i casi di guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, senza necessità di recidiva nel biennio” .

Qualora sia stata accertata la guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la violazione ordinaria comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La revoca della patente di guida è prevista in caso di recidiva nel biennio.

Per quanto riguarda l’art. 186 del C.d.S., la revoca diretta della patente di guida, senza necessità di recidiva nel biennio, è prevista solo se sussiste l’aggravante di avere provocato un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Un altro caso di revoca diretta della patente di guida è quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati (art. 186-bis, comma 5).

Per gli altri conducenti indicati nel comma 1 del medesimo articolo 186-bis, la revoca della patente di guida è prevista in caso di recidiva nel triennio.