Codice degli appalti - D.lgs. 50/2016 - Seggio di Gara e Commissione giudicatrice

Buon pomeriggio. In caso di gara aperta sopra soglia, con aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa, la S.A. può nominare:

  1. Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e dei motivi di esclusione, in presenza di 3 membri;
  2. Commissione giudicatrice, per la verifica tecnica delle offerte.
    In questi casi, il segretario del seggio di gara nominato per la verifica della documentazione amministrativa, può essere nominato anche segretario della commissione giudicatrice?

Vi sono ostative in merito?
Grazie a chi mi risponderà

Certo,
il segretario del seggio e della commissione può essere la stessa persona fisica.

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Grazie Dott. Chiarelli. Gentilissimo.

Dott. Chiarelli avrei necessità di alcuni chiarimenti in ordine alle offerte c.d. “anomale” in caso di procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Il Disciplinare di gara attribuisce all’offerta economica il punteggio massimo di 70 e all’offerta economica il punteggio di 30. Come si stabilisce se le offerte sono anomale? Seguendo quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, si prevede che la congruità è valutata sia sulle offerte che presentano i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Ciò a dire che, nel caso di specie citato, l’anomalia dell’offerta tecnica è stabilita in punteggi inferiori 56 (704/5) mentre l’anomalia dell’offerta economica è stabilita in punteggi inferiori a 24 (304/5). E’ corretto? Ad ogni modo, se trovo più facile attribuire un punteggio all’offerta tecnica, come viene stabilito che l’offerta economica sia anomala?

Una volta aver chiarito questo aspetto (nel solo caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 3??), la verifica dell’anomalia spetta al RUP, il quale può nominare una nuova commissione a suo supporto, oppure la valutazione spetta al RUP con il supporto della Commissione giudicatrice già nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016?

TUTTO CORRETTO.
Quello è il criterio di determinazione della soglia di anomalia la cui valutazione spetta al RUP eventualmente coadiuvato da una commissione.

Dott. Chiarelli approfitto della sua gentilezza e soprattutto della sua professionalità ed esperienza per ulteriori chiarimenti.
La prima domanda riguarda le polizze provvisorie ex art. 93 D.lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura aperta. In particolare mi occorreva un chiarimento in merito alla riduzione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Una constituenda RTI, con mandataria al 60% e ulteriori 4 mandanti al 10%, presentano polizza ridotta del 50% e ulteriore riduzione del 20%; la mandataria allega certificazione 9001 e 14001 ma le mandanti no. E’ necessario ed obbligatorio che le certificazioni siano in possesso anche delle mandanti oppure no? In caso affermativo, procederemo al soccorso istruttorio e, chiaramente, qualora non ci venissero fornite, all’esclusione.
La seconda domanda riguarda sempre una polizza provvisoria, che ci viene presentata riportando intestazione del beneficiario diverso dalla S.A. che ha indetto la gara (è errata anche la partita IVA del beneficiario). Le restanti parti sono però corrette (CIG, titolazione della procedura di gara, etc.). In questo caso dobbiamo procedere a soccorso istruttorio oppure occorre procedere con l’esclusione?
Grazie mille