Dott. Chiarelli avrei necessità di alcuni chiarimenti in ordine alle offerte c.d. “anomale” in caso di procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Il Disciplinare di gara attribuisce all’offerta economica il punteggio massimo di 70 e all’offerta economica il punteggio di 30. Come si stabilisce se le offerte sono anomale? Seguendo quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, si prevede che la congruità è valutata sia sulle offerte che presentano i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Ciò a dire che, nel caso di specie citato, l’anomalia dell’offerta tecnica è stabilita in punteggi inferiori 56 (704/5) mentre l’anomalia dell’offerta economica è stabilita in punteggi inferiori a 24 (304/5). E’ corretto? Ad ogni modo, se trovo più facile attribuire un punteggio all’offerta tecnica, come viene stabilito che l’offerta economica sia anomala?
Una volta aver chiarito questo aspetto (nel solo caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 3??), la verifica dell’anomalia spetta al RUP, il quale può nominare una nuova commissione a suo supporto, oppure la valutazione spetta al RUP con il supporto della Commissione giudicatrice già nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016?