Codice degli incentivi DLGS n. 184/2025. Applicabilità alle regioni a statuto speciale

La Regione Autonoma della Sardegna intende incentivare e sostenere le iniziative imprenditoriali e professionali mediante il riconoscimento di un’agevolazione da fruire secondo il regime de minimis. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta IRPEF/IRES/IRAP, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali) e del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto). Sono previsti controlli sui requisiti di ammissibilità dichiarati dalle imprese ai sensi del DPR 445/2000. La suddetta misura rientra nell’oggetto e ambito di applicazione di cui all’art. 1 del codice in parola? Nel caso rientri, il codice dovrà essere <> con provvedimento di organo della regione (indicare quale) oppure è sufficiente citarlo nel bando/avviso pubblico?
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Codice degli incentivi (D.Lgs. n. 184/2025): applicabilità alle Regioni a statuto speciale

CONTENUTO

Il D.Lgs. n. 184/2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, introduce un nuovo quadro normativo per la gestione degli incentivi economici in Italia. Questo decreto si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, ma con alcune specifiche limitazioni. Infatti, l’applicazione del Codice degli incentivi deve avvenire “compatibilmente con statuti e norme di attuazione” delle singole Regioni, come stabilito dall’articolo 1 del decreto stesso.

Le Regioni a statuto speciale, come il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia, hanno competenze legislative e amministrative particolari. Pertanto, i bandi e le misure di incentivazione devono rispettare le peculiarità di ciascun statuto regionale, garantendo al contempo la conformità alle normative europee sugli aiuti di Stato. Questo approccio mira a tutelare le specificità locali senza compromettere l’unità del sistema nazionale di incentivi.

Inoltre, il decreto stabilisce che per gli incentivi fiscali automatici, la disciplina settoriale prevale su quella generale del Codice (art. 19). Ciò significa che, in caso di conflitto tra le norme settoriali e quelle del Codice, le prime avranno la precedenza, garantendo così una maggiore flessibilità nell’applicazione delle misure di incentivazione.

CONCLUSIONI

Il D.Lgs. n. 184/2025 rappresenta un passo significativo verso una gestione più organica e coordinata degli incentivi economici in Italia, tenendo conto delle specificità delle Regioni a statuto speciale. Tuttavia, è fondamentale che le amministrazioni locali si attrezzino per interpretare e applicare correttamente le disposizioni del decreto, in modo da evitare conflitti normativi e garantire l’efficacia delle misure di incentivazione.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza del D.Lgs. n. 184/2025 è cruciale, poiché le nuove disposizioni influenzeranno la progettazione e l’attuazione di bandi e misure di incentivazione a livello locale. È essenziale comprendere come le specificità regionali possano impattare sulla gestione degli incentivi e come le norme europee debbano essere integrate nel lavoro quotidiano.

PAROLE CHIAVE

Codice degli incentivi, D.Lgs. n. 184/2025, Regioni a statuto speciale, Province autonome, aiuti di Stato, incentivi fiscali.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. D.Lgs. n. 184/2025, pubblicato in G.U. n. 281 del 3/12/2025.
  2. Normativa europea sugli aiuti di Stato.
  3. Statuti delle Regioni a statuto speciale.
  4. Articolo 19 del D.Lgs. n. 184/2025.

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La questione riguarda l’applicazione del regime de minimis nell’ambito delle agevolazioni fiscali previste dalla Regione Autonoma della Sardegna. Il regime de minimis è un principio del diritto dell’Unione Europea che permette agli Stati membri di erogare aiuti di piccola entità (di solito sotto una certa soglia) alle imprese, senza che questi siano considerati aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, a condizione che tali aiuti rispettino determinate condizioni stabilite dalla Commissione Europea.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Il regime de minimis è disciplinato da regolamenti specifici della Commissione Europea, che stabiliscono le condizioni e le soglie sotto le quali gli aiuti possono essere concessi senza necessità di notifica e approvazione da parte della Commissione. Questi regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, inclusi gli enti territoriali come le Regioni Autonome.

Norme Relative alla Teoria

  • Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis.
  • Decreto Legislativo 9 giugno 2016, n. 114 e Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per quanto riguarda le norme specifiche di attuazione a livello regionale.
  • DPR 445/2000 per i controlli sui requisiti di ammissibilità dichiarati dalle imprese.

Esempi Concreti

Un’impresa in Sardegna che beneficia di un credito d’imposta IRPEF/IRES/IRAP nell’ambito del regime de minimis, dovrà assicurarsi che l’importo totale degli aiuti ricevuti sotto questo regime non superi la soglia stabilita dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 nel periodo di riferimento di tre esercizi finanziari.

Conclusione Sintetica

L’agevolazione di cui parli rientra nell’ambito di applicazione del regime de minimis, pertanto, la sua erogazione deve rispettare le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) N. 1407/2013. Per quanto riguarda la procedura di attuazione, è necessario che la Regione Autonoma della Sardegna adotti un provvedimento specifico, che potrebbe essere un atto di Giunta o del Consiglio Regionale, a seconda delle competenze stabilite dallo Statuto Speciale della Regione e dalla normativa interna, per formalizzare l’applicazione di tale regime. La citazione del regime de minimis e delle relative condizioni nel bando o avviso pubblico è essenziale per informare i potenziali beneficiari, ma la base giuridica per l’applicazione del regime deve essere stabilita attraverso un atto formale dell’organo competente della Regione.

Bibliografia

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Sulla base della descrizione fornita e del contesto normativo citato, la risposta breve è NO.

La misura in oggetto (agevolazione sotto forma di credito d’imposta in regime de minimis) non rientra nell’oggetto e nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023, che presumo sia “il codice in parola”).

Di seguito ti fornisco l’analisi tecnica dettagliata e l’inquadramento corretto della procedura.

1. Perché il Codice dei Contratti Pubblici non si applica

L’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023 definisce il “Principio del risultato” nell’affidamento dei contratti pubblici. Tuttavia, per capire l’ambito di applicazione, bisogna guardare alla natura giuridica del rapporto:

  • Contratti Pubblici (Appalti/Concessioni): Sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e un operatore economico, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Qui c’è un rapporto sinallagmatico (scambio): la P.A. paga per ottenere una prestazione diretta a suo favore.
  • Sovvenzioni/Agevolazioni (Il tuo caso): Il credito d’imposta è una forma di contributo/sostegno finanziario a un’iniziativa privata. Non c’è acquisizione di beni o servizi da parte della Regione. La P.A. eroga un vantaggio economico per sostenere un interesse pubblico (sviluppo economico), senza ricevere una controprestazione diretta.

Conclusione:

Le procedure di erogazione di contributi, sovvenzioni, crediti d’imposta e vantaggi economici rientrano nell’ambito della Legge 241/1990 (art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e non nel Codice dei Contratti Pubblici.

Nota: Il Codice dei Contratti si applicherebbe solo se la Regione stesse “mascherando” un appalto di servizi sotto forma di contributo (es. “ti do un credito d’imposta se pulisci le strade regionali”), ma non è questo il caso.

2. Inquadramento giuridico corretto

Poiché la misura non rientra nel Codice, non si pone il problema se debba essere “recepito” o “citato”. Citare il D.Lgs. 36/2023 nel bando sarebbe un errore tecnico, in quanto richiamerebbe istituti (es. soccorso istruttorio, garanzie provvisorie, ecc. tipici degli appalti) non compatibili con un procedimento tributario/agevolativo.

Quali norme citare e applicare?

Al posto del Codice dei Contratti, il Bando/Avviso pubblico e i provvedimenti regionali dovranno fondarsi su:

  1. Legge istitutiva: La norma regionale (Legge Regionale o Delibera di Giunta attuativa) che stanzia i fondi e definisce l’agevolazione.
  2. D.Lgs. 114/2016 (art. 14): Come correttamente citato, è la base giuridica che permette alla Sardegna di usare la leva fiscale.
  3. Legge 241/1990: Per le norme sul procedimento amministrativo (trasparenza, accesso agli atti, termini).
  4. Regolamento (UE) n. 2831/2023 (o vigente): Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
  5. D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia): Per le verifiche sui beneficiari (obbligatorio per erogazioni sopra certe soglie).

3. Iter Procedurale Suggerito

Per rispondere alla tua seconda domanda (“con quale provvedimento”), ecco l’iter corretto per questa tipologia di misura fiscale/agevolativa:

Fase Atto/Strumento Competenza Contenuto
1. Istituzione Delibera della Giunta Regionale (DGR) Organo Politico Definisce gli indirizzi, le risorse finanziarie, la tipologia di credito d’imposta e dà mandato alla Direzione competente.
2. Attuazione Determina Dirigenziale / Decreto Dirigente/Direttore di Servizio Approva l’Avviso Pubblico (Bando) con i criteri tecnici, le modalità di domanda e i controlli (DPR 445/2000).
3. Pubblicazione BURAS - Pubblicazione ufficiale per garantire la conoscibilità legale.

Sintesi della risposta

  1. La misura NON rientra nell’oggetto del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).
  2. Non devi né recepire né citare il Codice dei Contratti.
  3. Devi citare la L. 241/1990 (procedimento amministrativo) e i Regolamenti UE sugli aiuti di Stato.
  4. L’atto corretto per disciplinare la misura è una Delibera di Giunta (DGR) che approva le direttive, seguita da una Determina che approva l’Avviso.

Grazie per la cortese e articolata risposta. Credo però che ci sia un malinteso. Il mio quesito verteva sull’ applicabilità alle Regioni a statuto speciale del Codice degli incentivi (D.Lgs. n. 184/2025) NON del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Vi chiedo pertanto cortesemente di inviarmi una nuova risposta.
Cordiali saluti