Chiedo se è legittimo l’affidamento diretto senza rotazione allo stesso operatore economico, per importi di lavori e forniture sotto dei 5.000 euro. in particolare di fornirmi supporto normativo.
Grazie

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione dell’affidamento diretto per importi di lavori e forniture sotto i 5.000 euro si colloca nel contesto delle procedure di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni, regolate dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, e dalle sue successive modifiche e integrazioni, incluso il Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023).
Teoria Generale del Diritto
Nel diritto degli appalti pubblici, l’affidamento diretto è una procedura semplificata che consente alle amministrazioni di contrarre direttamente con un fornitore per l’acquisto di beni, servizi o lavori, senza passare per una procedura di gara. Questa modalità è generalmente prevista per importi di minore entità, al fine di ridurre oneri amministrativi e accelerare il processo di acquisto.
Norme Relative alla Teoria
Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 50/2016 e le sue successive modificazioni, inclusi i chiarimenti e le integrazioni apportate dal Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023). In particolare, per gli affidamenti di importo inferiore a soglie comunitarie, il Codice prevede procedure semplificate, la cui applicabilità e modalità possono variare in base all’importo specifico dell’appalto.
Per gli affidamenti di importo molto basso, come quelli sotto i 5.000 euro, le amministrazioni hanno una discrezionalità maggiore e possono ricorrere all’affidamento diretto, anche se la normativa incoraggia principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Esempi Concreti
Un’amministrazione comunale necessita di acquistare materiale d’ufficio per un importo di 4.500 euro. In questo caso, può procedere con un affidamento diretto a un fornitore senza necessità di indire una gara, ma dovrebbe comunque documentare la scelta e motivare l’assenza di rotazione, se applicabile, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Conclusione Sintetica
L’affidamento diretto senza rotazione per importi sotto i 5.000 euro è generalmente ammesso dalla normativa sugli appalti pubblici, ma le amministrazioni devono comunque attenersi ai principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, e dovrebbero considerare la rotazione degli operatori economici per promuovere la concorrenza.
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Bibliografia
- D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche: Link al testo coordinato
- Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023): Per le ultime novità e aggiornamenti, si consiglia di consultare fonti ufficiali come Gazzetta Ufficiale o siti specializzati in materia di appalti pubblici.
Sì, è assolutamente legittimo.
In base alla normativa vigente (il nuovo Codice dei Contratti Pubblici), per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro non vige l’obbligo di applicare il principio di rotazione. Pertanto, la Stazione Appaltante può affidare un lavoro o una fornitura allo stesso operatore economico uscente (il precedente affidatario) senza dover giustificare la mancata rotazione.
Di seguito ti fornisco il dettaglio normativo e la spiegazione tecnica per supportare la tua procedura.
Il Riferimento Normativo
La norma cardine è il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Nello specifico, devi fare riferimento all’Articolo 49, che disciplina il principio di rotazione degli affidamenti. Il comma che risponde esattamente al tuo quesito è il comma 6.
D.Lgs. 36/2023 - Art. 49, comma 6
“È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.”
Analisi e Motivazione Giuridica
Ecco i punti chiave da tenere a mente per la tua istruttoria o determina:
- Deroga Esplicita: Il legislatore ha introdotto questa soglia di “micro-affidamenti” (sotto i 5.000 €) per semplificare l’azione amministrativa. Per importi così esigui, l’onere amministrativo di cercare un nuovo contraente (o di escludere il precedente) è considerato sproporzionato rispetto al valore del contratto.
- Principio di Risultato: Questa norma si sposa con l’Art. 1 del Codice (Principio del risultato). L’obiettivo è affidare ed eseguire il contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo. Se l’operatore uscente ha lavorato bene ed è economico, per importi sotto i 5.000 € non c’è motivo di cambiarlo forzatamente.
- Procedure Sottosoglia: Ricordo che l’affidamento diretto (disciplinato dall’Art. 50, comma 1, lett. a e b) è la procedura standard per questi importi. L’Art. 49 comma 6 agisce come una specifica eccezione al divieto di ri-affidamento al contraente uscente.
Sintesi Operativa
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Soglia | < 5.000 € |
| Tipo di Appalto | Lavori, Servizi e Forniture |
| Rotazione | Non obbligatoria (Deroga ex Art. 49 c. 6) |
| Giustificazione | Non è necessaria una motivazione specifica per la mancata rotazione nella determina, è sufficiente richiamare l’articolo di legge. |
Nota Bene: Il frazionamento artificioso
L’unica attenzione che devi porre, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) o funzionario, è al divieto di frazionamento artificioso (Art. 14, comma 6).
Non puoi suddividere un affidamento da 15.000 euro in tre affidamenti da 5.000 euro allo stesso operatore per aggirare la rotazione. Se l’importo di 5.000 euro è genuino e riferito a una singola commessa autonoma, la procedura è inattaccabile.