E’ possibile nei casi di affidamento diretto con un unico operatore, che quest’ultimo presenti un ribasso pari allo 0% e che la stazione appaltante debba accettarlo. alla luce del fatto che ci sia una alla base una parcella computata sulla base dell’equo compenso o su tariffari minimi (es. Consulenza legale)

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In materia di appalti pubblici, l’affidamento diretto a un unico operatore economico rappresenta una procedura eccezionale, utilizzata in specifiche circostanze previste dalla normativa vigente, come il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e sue successive modifiche, inclusa l’aggiornata normativa introdotta dal D.Lgs 36/2023). La questione del ribasso pari allo 0% in un contesto di affidamento diretto deve essere analizzata tenendo conto di diversi fattori, tra cui la natura del servizio e le disposizioni relative all’equo compenso o ai tariffari minimi.
Teoria Generale del Diritto
Nel diritto degli appalti, il principio di libera concorrenza e il conseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo sono fondamentali. Tuttavia, esistono eccezioni in cui la normativa prevede la possibilità di affidamenti diretti, per esempio, per servizi specifici e di importo limitato, o in casi di urgenza.
Norme Relative alla Teoria
- D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti): Fornisce il quadro normativo generale per gli appalti pubblici in Italia, inclusi i principi di trasparenza, non discriminazione, e concorrenza.
- D.Lgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti): Introduce modifiche e aggiornamenti al Codice degli Appalti, inclusi eventuali aggiustamenti sui procedimenti di affidamento diretto.
- Legge 247/2012: Regola la professione forense e introduce il concetto di equo compenso per i servizi legali.
Esempi Concreti
Nel caso di servizi professionali, come la consulenza legale, dove esistono tariffari minimi o principi di equo compenso, l’affidamento diretto potrebbe giustificare l’accettazione di un’offerta senza ribasso, purché il compenso rispetti i criteri di adeguata remunerazione previsti dalla normativa specifica per quella professione.
Conclusione Sintetica
È possibile, in casi specifici e regolamentati, che un operatore economico presenti un’offerta con ribasso pari allo 0% in procedure di affidamento diretto, specialmente quando l’affidamento riguarda servizi professionali soggetti a equo compenso o tariffari minimi. Tuttavia, la stazione appaltante deve sempre assicurarsi che l’affidamento sia conforme alle normative vigenti e ai principi di economicità, efficacia, e trasparenza.
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Bibliografia
ATTENZIONE: NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO non è corretto parlare di ribasso, ma di proposta (non è una procedura di gara!). Ecco l’approfondimento
La risposta breve è sì: alla luce della Legge sull’Equo Compenso (L. 49/2023) e del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), non solo è possibile che l’operatore presenti un ribasso dello 0%, ma in molti casi la Stazione Appaltante (S.A.) è obbligata ad accettarlo (o meglio, a non richiedere ribassi ulteriori) per non incorrere nella nullità della clausola contrattuale.
Ecco un’analisi dettagliata dei motivi tecnici e giuridici:
1. La prevalenza della Legge 49/2023 (Equo Compenso)
La Legge 49/2023 stabilisce che il compenso spettante ai professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.) deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri ministeriali.
- Nullità delle clausole: Qualsiasi pattuizione che preveda un compenso inferiore ai parametri ministeriali è considerata nulla.
- Applicazione alla P.A.: La legge si applica esplicitamente anche ai rapporti tra professionisti e Pubblica Amministrazione.
2. Il conflitto tra Ribasso e Tariffe Minime
Nel caso di servizi professionali (come la consulenza legale), la Stazione Appaltante calcola l’importo a base di gara (o di affidamento) utilizzando i parametri ministeriali (es. D.M. 55/2014 per gli avvocati).
- Se la S.A. ha già impostato la base d’asta al minimo tabellare, l’operatore economico non può offrire alcun ribasso.
- Presentare un ribasso dello 0% significa che il professionista accetta la tariffa minima stabilita dalla legge. Un ribasso superiore allo 0% porterebbe il compenso sotto la soglia dell’equo compenso, rendendo il contratto potenzialmente impugnabile o nullo per quella parte.
3. L’orientamento dell’ANAC e della Giurisprudenza
Il dibattito è stato intenso, ma l’orientamento attuale (supportato da recenti sentenze dei TAR e pareri ANAC, come l’Atto del Presidente del 23 aprile 2024) suggerisce quanto segue:
- Prevalenza dell’Equo Compenso: Le norme sull’equo compenso prevalgono sulle logiche di massimo ribasso previste dal Codice dei Contratti.
- Concorrenza sulla Qualità: Negli affidamenti professionali, la competizione non deve avvenire sul prezzo (che è fisso o “blindato” dai minimi), ma sulla qualità del servizio o sull’esperienza del professionista.
4. Il caso specifico dell’Affidamento Diretto
Nell’affidamento diretto (art. 50 del D.Lgs. 36/2023), la S.A. sceglie un unico operatore:
- La S.A. determina il valore della prestazione basandosi sulle tariffe.
- Il professionista accetta quel valore (ribasso 0%).
- La S.A. deve accettare lo 0% perché richiedere un ribasso significherebbe indurre il professionista a violare una norma imperativa (la L. 49/2023).
[!IMPORTANT] Se la Stazione Appaltante obbligasse il professionista a un ribasso sotto i minimi tariffari, il professionista potrebbe firmare il contratto e poi agire in giudizio per chiedere la rideterminazione del compenso secondo i parametri legali, vincendo quasi certamente la causa.
Sintesi per la Stazione Appaltante
Se sei lato S.A., per giustificare l’accettazione di un ribasso dello 0% nella determina di affidamento, è opportuno inserire una clausola del tipo:
“Visto il preventivo presentato dall’operatore che prevede un ribasso dello 0% sull’importo a base d’affidamento, calcolato nel rispetto dei parametri minimi stabiliti dal D.M. [X] e in ossequio alle disposizioni della Legge 14 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso, si ritiene l’offerta congrua e legittima, in quanto un eventuale ribasso determinerebbe la nullità della clausola relativa al compenso.”