Un chiarimento in merito al divieto di accettare incarichi da pvt:
nel codice di comportamento (art.4) si vieta di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di appartenenza
Il tupi (art.53 comma 16ter) recita: i dipendenti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pa non possono svolgere nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della p.a. svolta attraverso i medesimi poteri…
ho inteso che entrambi gli articoli facessero riferimento al divieto di pantouflage…sbaglio? ma il divieto è per 2 o 3 anni dopo pensione? mi sembrano due articoli equivalenti nella sostanza
grazie anticipatamente per chi dissiperà questo mio dubbio
PANTOUFLAGE è l’istituto che riguarda il dipendente in pensione (3 anni).
Il codice di comportamento riguarda incarichi IN CORSO DI LAVORO (2 anni)
grazie per il chiarimento
cordiali saluti