Coesistenza fra attivita' di estetista e personal trainer

Gentile Dr. Chiarelli,
le chiedo un suo parere.
un’attività di estetista già esistente (affittuaria) vorrebbe subaffittare una spazio in sua disponibilità (retro negozio), ad un professionista, PERSONAL TRAINER il quale, con propria partita IVA, vorrebbe esercitare la propria attività aperta al pubblico. (che a loro sarebbe rivolta ad un soggetto per volta)

L’entrata al locale è condivisa ma gli ambienti sono ben separati.

Dal punto di vista EDILIZIO, abbiamo verificato che tale nuova attività è possibile senza cambio di destinazione d’uso.

Dal punto di vista AMMINISTRATIVO, trattandosi di un professionista (CHE AFFERMA DI NON SVOLGE L’ATTIVITA’ DI PALESTRA), NON sono previsti titoli abilitativi.

la CAMERA DI COMMERCIO, ritiene che tali attività possano coesistere.

La Azienda sanitaria è contraria, ma dal punto di vista igienico sanitario, a mio avviso, poichè gli ambienti sono separati non mi pare possano sussistere problemi.

Il mio scrupolo è il subaffitto.

Sarebbe molto importante per noi conoscere il suo punto di vista.

Distinti saluti.

Riporto un post che già avevo scritto sul forum.

…negli anni successivi al 2011/2012. Con il DL 138/2011, il DL 201/2011 e il DL 1/2012, oltre che con il d.lgs. n. 59/2010, attuativo della Bolkestein, sono stati sanciti di principi di stampo liberista che hanno cambiato le dinamiche interpretative della normativa relativa all’esercizio di attività produttive. Fra questi principi, il più noto è forse quello della completa libertà di orario di esercizio di attività commerciali e simili. Diciamo che dal punto di vista del quesito che poni, uno fra i principi applicabili (in sintesi) vuole che sia ammissibile tutto ciò che non è esplicitamente vietato da una norma avente valore di legge.

L’esercizio congiunto, alias co-working, genus generale al quale ricondurre ipotesi come quella che citi o altre come l’affitto di poltrona o l’affidamento di reparto, non può essere vietato a prescindere: SI PUO’ FARE. Solo circostanze contingenti (ad esempio, impedimenti igienico sanitari o esigenze di tutela dell’ordine pubblico, ecc. - che qui non vedo) potrebbero rilevare in senso ostativo (vedi la nota sentenza del TAR Lazio 5036/2013 sul legittimo esercizio congiunto di farmacia e attività estetica proprio in relazione alle norme che ho citato).

In conclusione, non si deve trovare un presupposto giuridico per dire sì quanto, invece, possiamo dire no solo se una norma di legge vietasse la fattispecie in modo esplicito.