Coesistenza mercati su aree pubbliche

Buongiorno a tutti. Nel mio Comune - in Lombardia - esistono attualmente due mercati: il mercato agricolo ai sensi decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007, che si tiene il martedì, ed un mercato “ordinario” che si tiene il sabato.
Ora l’Amministrazione Comunale vorrebbe trasferire il mercato agricolo nella stessa sede del mercato settimanale e vorrebbe che si tenessero entrambi il sabato mattina.
Io ho sollevato il problema che, a mio vedere, ciò non è consentito dall’art. 18 ter comma 5 della LR 06/2010 che recita: “Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il
comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.”
Mi è stato espressamente vietato di chiedere innterpretazione alla Regione Lombardia, per cui vi chiedo un aiuto: secondo voi il comma vieta di far coesistere mercati e sagre/fiere o anche due mercati di tipologie diverse?
So che questa decisione causerà una sequela infinita di polemiche e ricorsi legali da parte delle Associazioni di categoria in quanto trattasi di un mercato con oltre 200 operatori di cui più di 20 tra alimentaristi e produttori che si vedranno arrivare dei “concorrenti”.
Voi che ne pensate?

Cito nuovamente la disposizione:

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo SVOLGIMENTO CONTESTUALE DI MERCATI, FIERE E SAGRE.

L’interpretazione letterale vuole che ci si riferisca a 3 ipotesi ben precise, ognuna delle quali è definita dalla stessa LR:

mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;

fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

Il DM 20/11/2007 riguarda le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile

I mercati agricoli non sono disciplinati dalla normativa sul commercio e, sicuramente, non sono un’ipotesi riconducibile a fiere o sagre. Nel DM 20/11/2007 leggiamo: I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati

In conclusione, A PARERE MIO, in assenza di un preciso divieto legale, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione comunale prevedere un’ipotesi del genere: potrebbe essere una sinergia che fa bene al settore nel suo complesso. Magari, prima di effettuare la modifica, sarebbe opportuno procedere a concertazione

Grazie, esaustivo e preciso come sempre!