Collegi consultivi tecnici, Anac rafforza i controlli su conflitti di interesse e incarichi | Il Giornale dei Comuni https://share.google/6NjtZJfHEpPlxlzuh

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ANAC Delibera n. 258/2026: rigore su conflitti di interesse e incarichi pregressi nei Collegi Consultivi Tecnici

CONTENUTO

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 258/2026, ha stabilito un deciso rafforzamento dei controlli sui Collegi consultivi tecnici (CCT). L’Autorità impone ora una verifica preventiva documentata per accertare l’assenza di conflitti di interesse, situazioni di incompatibilità e l’eventuale sussistenza di incarichi pregressi che possano pregiudicare l’imparzialità dell’organo.

Secondo quanto previsto dalla delibera, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di escludere dalla nomina chiunque abbia svolto attività di progettazione o verifica dell’opera oggetto dell’appalto. Tale divieto si estende anche a chi ha ricoperto ruoli di controllo, vigilanza o direzione lavori. La disciplina si fonda sul rispetto di due pilastri normativi fondamentali:

  • L’art. 16 Codice appalti, relativo al conflitto di interessi;
  • L’art. 53 D.Lgs. 165/2001, in materia di incompatibilità e incarichi per i dipendenti pubblici.

Un punto di particolare rilievo riguarda la figura del presidente del Collegio: per tale ruolo è imposta l’assenza di collaborazioni di natura giuridica, amministrativa o economica con le parti coinvolte. Restano invece esclusi dal divieto coloro che hanno fatto parte di organi collegiali.

Il principio dell’incompatibilità per chi ha verificato la progettazione è stato ulteriormente ribadito dalla delibera n. 22 del 22 gennaio 2025. In ogni caso, l’ANAC chiarisce che le verifiche effettuate non possono restare atti interni, ma devono essere espressamente indicate nel provvedimento di nomina. Il conflitto di interessi si configura ogni volta che un funzionario porti interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico; in tale evenienza, vige l’obbligo di segnalazione tempestiva al dirigente.

CONCLUSIONI

La pronuncia dell’ANAC trasforma la nomina dei membri dei Collegi consultivi tecnici da atto discrezionale a procedimento vincolato a una rigorosa istruttoria documentale. L’effetto pratico è la nullità o l’illegittimità delle nomine effettuate senza una preventiva e dichiarata verifica dei requisiti di indipendenza, con particolare attenzione alle attività tecniche precedentemente svolte sull’opera.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: Il Responsabile del Procedimento o il dirigente che firma il provvedimento di nomina deve assicurarsi che l’istruttoria contenga la documentazione analitica sulle verifiche di incompatibilità. L’omissione di tali controlli può generare responsabilità disciplinare e potenzialmente erariale, data la natura obbligatoria delle segnalazioni previste dalla normativa anticorruzione e dal Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).
  • Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nel Diritto Amministrativo, con focus specifico sulla disciplina dei Contratti Pubblici (Codice Appalti) e sulla prevenzione della corruzione. È essenziale collegare l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.) e alle norme sul conflitto di interessi del funzionario pubblico.

PAROLE CHIAVE

Collegio consultivo tecnico, ANAC, Conflitto di interessi, Incompatibilità, Codice appalti, Delibera 258/2026, Contratti pubblici.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Delibera ANAC n. 258/2026: Provvedimento che rafforza i controlli preventivi e documentati sui membri dei CCT.
  2. Delibera ANAC n. 22 del 22 gennaio 2025: Conferma l’incompatibilità tra l’attività di verifica della progettazione e la partecipazione al Collegio.
  3. Art. 16 Codice appalti: Norma cardine sulla definizione e gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento.
  4. Art. 53 D.Lgs. 165/2001: Disciplina generale sulle incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi extra-istituzionali dei dipendenti della PA.

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