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Delibera ANAC n. 22/2025: verifiche rigorose su conflitti di interesse e limiti agli incarichi per i CCT

CONTENUTO

La disciplina dei Collegi consultivi tecnici (CCT), volta a prevenire l’insorgere di controversie e a velocizzare l’esecuzione delle opere pubbliche, ha ricevuto importanti precisazioni operative attraverso la delibera n. 22/2025 dell’ANAC. L’Autorità ha ribadito l’assoluta necessità che i componenti dei collegi siano privi di conflitti di interesse, in conformità all’art. 16 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), e rispettino i regimi di incompatibilità previsti dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Il quadro normativo di riferimento, contenuto negli artt. 215–219 del d.lgs. 36/2023, è stato recentemente integrato dal “correttivo” d.lgs. 209/2024. In particolare, la normativa pone un divieto assoluto per chi ha già svolto attività di progettazione o verifica per la medesima opera oggetto dell’affidamento. Tale preclusione mira a garantire l’imparzialità e la terzietà dell’organo consultivo.

Oltre ai requisiti soggettivi, l’ordinamento impone rigidi limiti quantitativi all’accumulo di ruoli. Secondo quanto stabilito dall’Allegato V.2 del d.lgs. 36/2023, ogni componente può ricoprire:

  • Un massimo di 5 incarichi contemporaneamente;
  • Un massimo di 10 incarichi nell’arco di un biennio.

CONCLUSIONI

L’effetto pratico di queste disposizioni è la creazione di un sistema di monitoraggio costante sulle nomine. Le stazioni appaltanti sono tenute a verificare non solo l’esperienza professionale, ma anche l’assenza di precedenti coinvolgimenti tecnici nell’opera e il rispetto dei tetti numerici agli incarichi, al fine di evitare la paralisi dei collegi o la compromissione della loro indipendenza.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

  • Per il Dipendente: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o il dirigente competente deve accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati al CCT. L’omessa verifica del rispetto dei limiti di cui all’Allegato V.2 o del divieto di aver svolto verifiche sulla progettazione può esporre il personale a responsabilità amministrativa e disciplinare, con possibili riflessi dinanzi alla Corte dei Conti per eventuali oneri derivanti da nomine illegittime.
  • Per il Concorsista: il tema afferisce al Diritto Amministrativo e alla disciplina dei Contratti Pubblici. È fondamentale collegare l’istituto del CCT ai principi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione, approfondendo le novità introdotte dal d.lgs. 36/2023 e dal correttivo d.lgs. 209/2024, con particolare attenzione alla differenza tra conflitto di interessi (art. 16) e incompatibilità del pubblico impiego (art. 53 d.lgs. 165/2001).

PAROLE CHIAVE

Collegi consultivi tecnici, CCT, ANAC, d.lgs. 36/2023, d.lgs. 209/2024, conflitto di interessi, incompatibilità, codice appalti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Delibera ANAC n. 22/2025: Chiarimenti sul divieto di incarichi in CCT per chi ha verificato la progettazione.
  2. D.lgs. 36/2023 (Artt. 16, 215-219): Disciplina generale del conflitto di interessi e dei Collegi consultivi tecnici nel nuovo Codice appalti.
  3. D.lgs. 165/2001 (Art. 53): Normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi per i dipendenti pubblici.
  4. Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023: Definizione dei limiti numerici (5 contemporanei, 10 biennali) per i membri dei CCT.
  5. D.lgs. 209/2024: Decreto correttivo che ha apportato modifiche alla disciplina dei collegi tecnici.

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