Collegio consultivo tecnico servizi sociali

Buongiorno in seguito all’aggiudicazione di un appalto sopra il milione di euro (servizi sociali) la SA ha preso contatti con l’aggiudicatario per costituire il Collegio consultivo tecnico. L’aggiudicatario si rifiuta di costituirlo poichè sostiene che servizi sociali sono esclusi dalla nomina del collegio perchè normati dall’art. 218 dove non è contemplata l’applicazione dell’art. 215. Potete confermarmi o smentire tale affermazione? Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul ruolo del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) negli appalti pubblici. Il CCT è un organo previsto dal codice degli appalti per garantire il supporto tecnico-amministrativo nella gestione di contratti di lavori, servizi e forniture di una certa rilevanza economica. La sua funzione è quella di assistere le parti nella risoluzione di controversie tecniche che possono sorgere durante l’esecuzione del contratto.

Passando alle norme relative, l’articolo 215 del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016, ora sostituito dal D.Lgs 36/2023) prevedeva l’istituzione del CCT per appalti di lavori di importo superiore a 15 milioni di euro. Tuttavia, il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023) potrebbe aver introdotto modifiche a tale disposizione.

L’articolo 218 del D.Lgs 50/2016, ora sostituito dal D.Lgs 36/2023, riguardava invece le disposizioni applicabili ai contratti di servizi sociali e altri servizi specifici, che erano soggetti a un regime semplificato rispetto alle altre tipologie di appalti.

Per quanto riguarda la tua specifica questione, è necessario verificare se il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023) ha mantenuto la distinzione tra i servizi sociali e gli altri appalti per quanto concerne l’obbligo di istituire il CCT. Se l’articolo 218 esclude l’applicazione dell’articolo 215 per i servizi sociali, l’affermazione dell’aggiudicatario sarebbe corretta.

Esempio concreto: Se un ente aggiudica un appalto per servizi sociali del valore di 1 milione di euro e il nuovo codice degli appalti non prevede l’obbligo di istituire il CCT per tale categoria di servizi, l’aggiudicatario non sarebbe tenuto a costituire tale organo.

Conclusione sintetica: Per confermare o smentire l’affermazione dell’aggiudicatario, è necessario consultare il testo aggiornato del D.Lgs 36/2023 per verificare se i servizi sociali sono esclusi dall’obbligo di istituire il CCT.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune. Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

  • Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (link)
  • Decreto Legislativo 24 gennaio 2023, n. 36 - Nuovo codice dei contratti pubblici (link)

Buongiorno,
l’articolo 218 non riporta alcuna definizione dei servizi esclusi, in quanto dispone la costituzione del collegio facoltativo fuori dai casi in cui non è obbligatorio(art.215 codice).

A sua volta, l’articolo 215, nell’individuare l’obbligatorietà del collegio, non si sofferma sulla tipologia di servizi/forniture o lavori ma sul loro importo.

Quindi l’operatore economico nella sua affermazione, dovrebbe dimostrare in quale parte del codice o del singolo articolo richiamato è prevista l’esclusione, viceversa è corretta la sua posizione in merito all’obbligatorietà.
Infine, occorre prestare anche MOLTA attenzione all’Allegato V.2. in quanto individua le conseguenze della mancata costituzione del collegio.

Si allega recente parere del servizio supporto giuridico del MIT.
https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2283

Vincenzo

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