Buongiorno. In alcuni testi leggo che il collegio sindacale delle Asl ha 3 componenti in altri 5. Quale è la risposta corretta? Grazie
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
Art. 3-ter (Collegio sindacale) (48) (44) (45)
In vigore dal 1 gennaio 2015
- Il collegio sindacale:
a) verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa. - I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
- Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. (46) (47)
- I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.
(44) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
(45) Per la costituzione dei collegi sindacali di cui al presente articolo, vedi art. 17, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
(46) Comma così modificato dall’art. 1, comma 574, L. 23 dicembre 2014, n. 190.
(47) La Corte costituzionale, con sentenza 19-28 novembre 2008, n. 390 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 3, sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione; la stessa Corte, con successiva ordinanza 17-29 dicembre 2008, n. 447 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2009, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 3, aggiunto dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
(48) Per la nuova disciplina sulle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, vedi art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.