Colpa lieve e colpa grave

Buonasera potreste spiegarmi la differenza tra colpa lieve e colpa grave nel pubblico impiego?

Buongiorno Giusi,

posto che i pubblici dipendenti, nell’esercizio delle proprie mansioni, possono andare incontro a responsabilità penale, civile ed amministrativa (art 28 Cost.) , oltre che disciplinare (art 55 d.lgs. 165/01) e dirigenziale (art. 21 d.lgs. 165/01), cerchiamo di circoscrivere la risposta alla tua domanda.

  1. Per colpa Lieve si intende l’ errore “scusabile”, per il quale il dipendente pubblico non risponderà verso terzi. In tal caso la responsabilità sarà direttamente in capo alla Pubblica Amministrazione.

  2. Per colpa Grave si intende, invece, la condotta di colui che agisce con straordinaria e “non scusabile” imprudenza, imperizia e negligenza e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano (v. Cass. 2260/70).

In caso di colpa grave il dipendente pubblico risponde direttamente verso terzi con il proprio patrimonio personale.

Ritengo importante riportare il disposto dell’art. 28 della Costituzione, che ha introdotto, come regola generale, la responsabilità diretta dell’agente pubblico disponendo che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Va sottolineato, inoltre, che “In sintesi, il regime della responsabilità civile verso terzi del lavoratore
pubblico importa che nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento. Nel diverso caso di dolo o colpa grave dell’agente, l’amministrazione e il dipendente rispondono entrambi, direttamente e solidalmente; qualora sia l’ente a rifondere il danneggiato il dipendente risponderà a titolo di responsabilità erariale per danno c.d. indiretto.” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 6/2021/PAR ).

Sul tema invito a leggere integralmente il parere di cui ti ho riportato stralcio sopra, poichè affronta la tematica dei principi che governano la responsabilità civile dell’amministrazione per danno causato a terzi da propri dipendenti, procedendo alla sommaria disamina del quadro normativo di riferimento.

https://www.corteconti.it/Download?id=655c8dfa-3a30-49f0-bc70-925992398a27

Buona lettura

Simona

Ti ringrazio Simona sei sempre molto esaustiva.
Buona giornata

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