Per completezza informativa posso citare la coltivazione come principio attivo vedi qua: Autorizzazione alla coltivazione di piante di canapa da sementi certificate
Per il resto, posso confermare quanto hai detto. Solo se siamo nell’applicabilità della legge n. 242 del 2016 e delle tassative ipotesi lì previste (art. 2) si può presumere la legittimità in funzione dei relativi limiti di concentrazione. Sono disposizioni, quelle della legge citata, poste a tutela dell’imprenditore agricolo. Se si vendono prodotti diversi con scopi diversi (foglie, inflorescenze, olio, resina ecc.) allora i limiti percentuali non rilevano. Potenzialmente è sempre reato ma il giudice deve verificare l’idoneità del prodotto a produrre, in concreto, un effetto drogante.
Parlando in generale, quando siamo nel campo applicativo della legge citata, alla fine si tratta di normale attivitĂ agricola senza necessitĂ di abilitazioni particolari. Se si producono cosmetici, allora si va a ricadere qua: Cosmetici
In verità , gli obblighi amministrativi sono due. Occorre una “SCIA” per avvio attività da presentare al comune e occorre una “comunicazione” da effettuare entro 30 gg dall’avvio attività direttamente al ministero della salute e alla Regione (in copia è inviata anche al SUAP). Vedi:
La vedita di canapa senza produzione è come una vendita di legname