Come intervenire a seguito di "comunicazione"

Il D.LGS 222/2016 ha istituito la “comunicazione” e mi chiedo innanzitutto come si debba agire in caso di assenza di eventuali requisiti specifici (morali, professionali o quant’altro) ed entro quali termini temporali.
In particolare, non essendo contemplata nella 241/1990, il dubbio è quale riferimento normativo si debba applicare (non l’art. 19 della 241, perché non trattasi di SCIA).
Grazie mille.

Si interviene sull’attività NON sulla comunicazione.
Si procederà con SANZIONE PECUNIARIA + eventuale provvedimento interdittivo SE PREVISTO (principio di legalità), altrimenti l’attività potrà essere svolta con la sola sanzione pecuniaria.

E’ la liberalizzazione

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