Nel caso di responsabilità dirigenziale per dirigente degli ee.ll., il passaggio dal comitato dei garanti ex art.22 del TUPI previsto per i dirigenti Ministeriali, come viene surrogato?
Buongiorno Paolo,
riporto integralmente, di seguito, un orientamento applicativo ARAN:
"L’art.22 del D.Lgs.n.165/2001 prevede l’istituzione presso ogni amministrazione di un Comitato dei Garanti, quale specifico organismo, che, in posizione di terzietà e di autonomia rispetto sia all’ente che al dirigente, interviene in tutti i casi di adozione nei confronti dei dirigenti di provvedimenti sanzionatori relativi alla responsabilità dirigenziale.
A tal fine è previsto che tutte le misure sanzionatorie relative a responsabilità dirigenziale devono essere adottate previo parere conforme del Comitato dei Garanti, da rendere nel termine di 45 giorni, decorso il quale l’amministrazione può prescindere dal parere stesso.
La disciplina contrattuale della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali (art.15 del CCNL del 23.12.1999 ed art. 14 del CCNL del 22.2.2006, ribadendo il principio della piena responsabilizzazione degli enti, già affermato in relazione alla delicata materia degli incarichi dirigenziali e della verifica e valutazione dei dirigenti, si è limitato solo ad affidare, in conformità al citato art.27 del D.lgs.n.165/2001, agli stessi enti la istituzione del Comitato dei Garanti.
Questi, pertanto, con gli atti consentiti dai rispettivi ordinamenti, dovevano (e devono) definire la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato, assicurando in ogni modo la partecipazione di un rappresentante dei dirigenti dell’ente, sulla base di un procedimento di elezione preventivamente regolamentato.
In piena conformità alle previsioni del citato art.22 del D.Lgs.n.165/2001, l’intervento del Comitato dei Garanti può dispiegarsi solo ed esclusivamente in presenza di provvedimenti sanzionatori relativi alla responsabilità dirigenziale.
Si esclude, invece, proprio per la mancanza di norme legittimanti in tal senso, di natura sia legale che contrattuale, che il suddetto organismo possa intervenire anche con riferimento alle sanzioni di carattere disciplinare, secondo la disciplina degli artt.4 e ss. del CCNL del 22.2.2010."
Ancora:
"Per quanto attiene alla problematica afferente l’individuazione dei soggetti che possono essere designati quali componenti del Comitato dei garanti di cui all’art. 50 del CCNL 17.12.2020, in mancanza di una regolazione contrattuale specifica dato che la materia è regolata in via prioritaria dalla legge, in ordine alla stessa, proprio perché relativa alla definizione della portata applicativa di disposizioni legge, e quindi di carattere di carattere gestionale, la scrivente Agenzia non è competente a fornire indirizzi operativi restando la medesima esclusiva prerogativa datoriale dell’Ente.
Per quanto attiene invece al problema delle iniziative adottabili dall’Ente in caso di impossibilità di disporre di “un rappresentante eletto dai dirigenti”, l’Ente potrà eventualmente avvalersi della opzione offerta dallo stesso art. 50, comma 1, in base al quale è possibile costituire il Comitato in parola mediante “il ricorso a forme di convenzione tra più enti”.
E’ ovvio che l’Ente sia tenuto ad assumere comunque tutte le iniziative per sollecitare i dirigenti alla elezione del proprio rappresentante in seno al Comitato dei Garanti."
Dai due orientamenti potrai ben desumere come si applica l’istituto nell’ambito degli EELL.
Buona lettura
Simona