Commerciante in sede fissa e vendita durante manifestazione

Buongiorno,
una Associazione del territorio, col patrocinio del Comune, organizza una manifestazione su area pubblica durante la quale vuole consentire ad un soggetto titolare di un negozio di vicinato in altro Comune di poter installare un banchetto e vendere i propri prodotti.

La nostra risposta è stata negativa in quanto il soggetto ha unicamente una autorizzazione per il commercio in sede fissa e avrebbe potuto vendere solo se in possesso di licenza da itinerante. Al massimo potrà fare attività promozionale, ma senza vendita.

Abbiamo dato la risposta corretta?

Grazie.

Tendenzialmente la risposta che avete dato è corretta ma ci sono dei casi particolari. Ad esempio, in Toscana, la LR prevede la fattispecie della “fiera promozionale” alla quale possono partecipare anche altre imprese non autorizzate al commercio su area pubblica (vedi, ad esempio, artigiani o commercianti specializzati in determinati settori oggetti di fiera). Certo è che se Tizio si mette a fare l’itinerante, anche in occasione della festa paesana, allora deve presentare una SCIA per itinerante (o autorizzazione se sei in una regione che applica anacronisticamente ancora questa)

Grazie… in effetti non ho citato la regione (Lombardia).

Anche la norma lombarda prevede che nelle c.d. “Manifestazioni fieristiche” possano vendere anche i non itineranti, ma l’evento in questione non è nè una Fiera nè tantomeno una manifestazione fieristica.

E’ una cosa decisamente più simile ad una festa paesana. Quindi direi che la risposta che abbiamo dato è corretta. :ok_hand:

Nel nostro caso (Piemonte) in queste occasioni, quando ad esempio di tengono le Notti Arancioni per il commercio locale, ai richiedenti commercianti su area privata vengono rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita su suolo pubblico, valide unicamente per le giornate di manifestazioni, con indicazioni del “posteggio” da occupare nel corso dell’evento.
Occorrono due marche da bollo da 16 e, se del caso, i diritti per il rilascio delle autorizzazioni

Se è un’autorizzazione allora sì, occorre il bollo in domanda e in rilascio. I diritti dipendeono dalle regole comunali

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Scusate, riprendo la discussione…

Ma è quindi possibile (Lombardia) rilasciare una licenza (o far fare una Scia) temporanea per il commercio area pubblica?

Mi segnalate cortesemente qualche riferimento che magari mi sfugge per cui il Comune possa concedere ad un commerciante di in sede fissa di “far finta” per un giorno all’anno di essere un commerciante su area pubblica?

Ammetto che mi sto perdendo nei meandri delle norme e delle ormai illimitate possibilità che vengono concesse, ma vorrei arrivare a poter dare una risposta definitiva alle richieste che mi arrivano.

Nel nostro Comune le associazioni, sostenute dagli amministratori, si stanno inventando un evento diverso ogni mese. Eventi sempre riconducibili a piccole manifestazioni di paese su area pubblica (mai però segnalate per tempo) in cui vengono coinvolti anche i commercianti in sede fissa, che esercitano in zone lontane dai luoghi delle manifestazioni.

Quindi i commercianti arrivano chiedendo di poter partecipare a queste manifestazioni di fatto come commercianti itineranti (cosa che non sono).

I loro commercialisti (e gli stessi amministratori comunali) dicono loro che “basta un atto del Comune (e non si capisce mai quale atto) che autorizzi per quel giorno i commercianti in sede fissa a operare su area pubblica”.

Io onestamente non ho capito SE e in che modo l’Ente possa fare una deroga di questo tipo.

Grazie.

devi vedere bene cosa dice la tua legge regionale. Nella mia (Friuli Venezia Giulia) la cosa e’ fattibile in quanto la legge di settore ha stabilito che "…in occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone POSSONO essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l’esercizio del commercio su areee pubbliche. Esse sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti, in ogni caso nei limiti dei posteggi appositamente previsti ".

Sul punto, la disciplina regionale della Lombardia (da dove scrive EmilianoB73) non prevede nulla (a parte la facoltà prevista in occasione di fiere).

Per poterla concedere, direi che la cosa dovrebbe essere quantomeno prevista da un regolamento comunale. Anche perché un conto è concedere l’occupazione temporanea di suolo pubblico - in occasione di particolari eventi o manifestazioni - nello spazio antistante all’esercizio del commerciante in sede fissa richiedente, un altro quello di concederla ad un’attività di commercio in sede fissa che ha l’esercizio in un luogo lontano o addirittura in un altro comune.

Perfetto, grazie mille.

Abbiamo valutato le cose in maniera corretta, segnalando come unica opzione prevista dalle norme proprio quella dello spazio su area pubblica antistante l’esercizio ma solo, come dice l’art. 22 c.9 della LR 6/2010, “in occasione delle fiere”.

Queste sono mezze feste paesane, nemmeno assimilabili ad una sagra.

Tra l’altro, visto che ci si confronta, anche un eventuale regolamento comunale che prevedesse una simile possibilità mi sembrerebbe decisamente ballerino e poco sostenibile dal punto di vista normativo, o sbaglio?

Grazie ancora.

Premesso che bisogna verificare i contenuti della vostra legge regionale, direi che il titolo abilitante non può essere un’autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante (TIPO B) in quanto la stessa consente di svolgere l’attività commerciale su area pubblica sostando per massimo 2 ore nella stessa posizione. Ciò considerato l’interessato dovrà richiedere un’autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica valevole per la durata della manifestazione stessa,

Tieni presente che sia la L.R. 6/2010 (art. 18-ter) che le linee guide per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre (DGR 5919/2016) prevedono la possibilità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa già presenti sul territorio, ed in particolare che il Comune - tramite apposito regolamento - può concedere agli esercizi di vicinato di vendere propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale.
E’ vero, formalmente tale possibilità è limitata alle sagre, ma è già qualcosa di più rispetto alla previsione di cui all’art. 22/9° comma…