Commercio al dettaglio (vicinato) oppure on line auto usate

Buongiorno
In relazione ad un’eventuale attività di commercio al dettaglio (vicinato) oppure on line di auto usate, mi interrogavo sulla reale necessità della presenza di un deposito ( per il secondo caso).
Stante il fatto che credo di non sbagliare dicendo che la discriminante per differenziare le due tipologie sia il luogo/momento dove si perfeziona la transazione economica/la vendita.
Ad ogni modo, se io commerciante on line acquisto auto e le rivendo, necessariamente ho bisogno di un deposito. Tra l’altro i portali SUAP (parlo in questo caso del Veneto, alcuni comuni del Veneziano o Trevigiano) prevedono la dichiarazione di un deposito. E mi chiedevo se nel caso le auto potessero essere parcheggiate nel cortile di casa (magari dichiaro sede legale presso l’abitazione). Ho letto che la rimessa dovrebbe vedere garantiti dei requisiti a livello di regolarità urbanistica ed edilizia.
Perciò mi chiedevo se si potesse incorrere in problemi di qualche tipo in caso di controllo degli spazi e se per caso potesse essere diverso in caso di esercizio di vicinato piuttosto che di commercio online (con relativo deposito).
Grazie.
DAVIDE F

Il commercio può essere sicuramente svolto senza deposito. Nella realtà è possibile acquistare un bene e rivenderlo a terzi senza che questo bene passi, materialmente, dalle mani del commerciante, ovvero senza che lo stesso abbia la necessità di depositarlo in una sua proprietà in attesa di essere venduto o visto dal cliente. La modalità tramite internet si presta a questo scopo: la vetrina dei prodotti è virtuale e si può fare tutto tramite un PC. L’importante è che il commerciante acquisisca la proprietà del bene e poi la ceda al cliente. Tale commercio, a volte prende il nome di “brokeraggio”. Vedi anche la modulistica unificata della notifica sanitaria. In pratica, Tizio acquista il bene dal grossista e poi ordina la spedizione direttamente al suo cliente finale.

Prevedere la dichiarazione di un deposito come obbligatoria non trova giustificazione giuridica.

Nella maggior parte dei casi, però, il commerciante ha un deposito dove tiene sottomano la merce al fine di spedirla prontamente. Il deposito deve avere una destinazione d’uso conforme. Potrebbe essere tollerato un piccolo deposito presso l’abitazione ma è da vedere. In genere, il deposto rappresenta la sede operativa di impresa. Il deposito non è aperto al pubblico, non è superficie di vendita e non sottoposto ad abilitazione (eccetto il caso del deposito alimentare con la notifica ex Reg. CE 852/04). Chiaramente sono fatte salve le procedure di sicurezza e ambientali

2 Mi Piace

Intanto grazie Mario per la partecipazione.
Sono d’accordo sul fatto che tecnicamente esiste la possibilità che il bene neanche passi per le mani del commerciante. Sta di fatto che comunque (non so se ci siano delle eccezioni) nel portale SUAP dei Comuni con i quali ho avuto a che fare, la costruzione della pratica telematica prevede anche il campo obbligatorio del deposito (che può corrispondere o meno alla sede legale).
Mi chiedevo se quindi, visto quello che scrivi, nel caso di deposito per esercizio di vicinato, cambi effettivamente qualcosa (anche a livello di caratteristiche minime ed abilitative), dato che il deposito dovrebbe essere teoricamente aperto al pubblico perché si configurerebbe come negozio/vetrina esistente fisicamente e non solo virtuale come nel caso del commercio on-line.
Ad ogni modo non sarebbe male poter approfondire la questione della destinazione d’uso conforme, delle eventuali preclusioni e paletti per avere un deposito nel cortile di casa oppure altre questioni da considerare a livello ambientale/sicurezza ecc…
Immagino che servirebbe sentire il parere di un tecnico.
Che dite?
Grazie

DAVIDE F.

Direi che non si devono confondere due fattispecie commerciali differenti:

  1. esercizio di vicinato
  2. commercio elettronico

In entrambi i casi, poi, la vendita di veicoli può riguardare veicoli nuovi o veicoli usati.

Mi pare ovvio che l’avvio di un esercizio di vicinato presupponga anche l’esistenza di una “superficie di vendita”, che nel caso di vendita di veicoli a motore o merci ingombranti è generalmente calcolata in una frazione della effettiva superficie lorda di pavimentazione (in Lombardia corrisponde a 1/8).

Per quanto riguarda il commercio elettronico di veicoli nuovi, è stato chiarito che non è obbligatorio avere la disponibilità di un deposito, in quanto il commerciante potrà trattare la vendita telematicamente con gli interessati (inviando catalogo con foto del veicolo, caratteristiche tecniche e prezzo di vendita) e il veicolo potrà essere consegnato all’acquirente richiedendolo senza intermediari alla casa produttrice o al grossista che li tiene in deposito.

Per il commercio elettronico di veicoli usati, invece, occorre distinguere tra vendita “in conto proprio” e vendita “in conto terzi”.

La vendita “in conto proprio” di veicoli usati presuppone che gli stessi siano in possesso del venditore già prima di essere posti in vendita e quindi il luogo di custodia/deposito a mio giudizio deve essere indicato nella comunicazione presentata all’ufficio. Questo, anche ai fini di consentire i riscontri di polizia con quanto annotato sul registro di cui all’art. 128 TULPS (sul punto, vedasi Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - prot. n. 557/PAS/U/011753/13600.A del 19/07/2016).

La vendita “in conto terzi” è soggetta alla normativa delle agenzie d’affari. In questo caso si tratta di veicoli usati ancora nella disponibilità del proprietario, ma che sono posti in vendita dal rivenditore, il quale eserciterà però l’attività di vendita come mero intermediario tra il proprietario del veicolo e l’eventuale acquirente. Non è quindi necessario disporre di un luogo di deposito.

1 Mi Piace

Non comprendo bene. L’esercizio commerciale in sede fissa (vicinato, media o grande) si caratterizza da una superficie di vendita aperta al pubblico. Il deposito è un magazzino non aperto al pubblico. Sarebbe un esercizio di vicinato quel fabbricato composto da 100 mq di superficie di vendita e da 1000 mq di magazzino attiguo (non accessibile dalla clientela).

Provo a far capire meglio la mia perplessità.
Sostanzialmente nel caso mio la necessità sarebbe quella di iniziare l’attività di commercio elettronico di auto usate (OPZIONE 1).
Però si renderebbe necessaria (nel caso specifico) la presenza di un deposito per le auto.
Ora, quali caratteristiche dovrebbe avere questo spazio? Intendo a livello di destinazione d’uso conforme, eventuali abilitazioni, requisiti minimi di sicurezza e ambientali. Ci si chiedeva se questo deposito potesse essere tenuto presso il cortile/giardino dell’abitazione (che tecnicamente dovrebbe anche essere sede legale dell’impresa).
Diversamente ( OPZIONE 2) mettiamo il caso che volessimo optare per un esercizio di vicinato.
Ci si chiedeva lo stesso di cui sopra, nel senso di quali requisiti minimi dovrebbe avere il “negozio” e magari anche il deposito (in questo caso presumo sia uguale al deposito dell’opzione 1).
Una delle domande è se potesse esistere una sorta di negozio fisico presso il cortile di casa (definendo una metratura di vendita).
Grazie.

DAVIDE F

Buongiorno @mario.maccantelli
facendo seguito alla discussione, un commercio al dettaglio (vicinato) di auto necessita obbligatoriamente di una sede fissa? Nello specifico, è possibile esercitarlo in un terreno agricolo che prevede la destinazione di commercio al dettaglio,in cui però non è presente alcun fabbricato esistente