Nel mio Comune in Lombardia, argomento già affrontato in questo Forum, riceviamo un altro parere negativo per la destinazione d’uso non commerciale (artigianale e industriale) di un capannone di cui l’impresa dichiara solo 25 mq di ufficio vendita per commercio all’ingrosso di macchine industriali.
Mi domandavo se la destinazione d’uso commerciale che si richiederebbe a livello di PGT in questo senso possa distinguere tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio per il “carico urbanistico” che effettivamente ne conseguirebbe. (Difatti in questo caso si dichiara un’attività di intermediazione con aziende clienti non con privati).
Chiedo supporto , grazie
fino ad un anno fa, la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile, questo portava a ritenere, fatte salve incompatibilità assolute a livello di zona, che si potesse destinare ad altro uso meno della metà della superficie utile senza che questo determinasse la necessità di cambi d’uso.
La disposizione derivava dal DPR 380/01, quando, nel 2014, fu aggiunto l’art. 23-ter con il concetto appena espresso.
Le regioni ne preso atto più o meno espressamente. L’art. 23-ter, disponeva e DISPONE: Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
L’attuale comma 4 dell’art. 23-ter citato, come modificato dal DL n. 76 del 16/07/2020, dispone:
La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis (NDR l’art. 9-bis parla dello stato legittimo in base al titolo abilitativo)
Fatta questa premessa, gli appigli sono pochi. Le funzioni previste dalla legge sono:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
Quindi, artigianale/industriale è diversa da commerciale, in ogni caso.
Resta semmai da vedere quale sia l’uso da un punto di vista oggettivo. Se non c’è esposizione di merce e afflusso di clienti / fornitori, allora, l’ufficio vendite può essere assimilabile ad un direzionale.
Resta inteso che il governo del territorio è cosa comunale. Sono comunque imprescindibili i vincoli posti dallo strumento urbanistico comunale