Commercio ambulante/mercato ed assenze legge 104

Buongiorno.
Un concessionario di posteggio domanda al Comune se sia possibile giustificare le assenza utilizzando la legge 104 dovendo occuparsi dei genitori non autosufficienti (non ha ad ora presentato alcun certificato o documentazione a riguardo, vorrebbe conoscere la possibilità di farlo).

Ora a mente della legge 114/98 i casi di giustificazione sono malattia, gravidanza o servizio di leva. Tuttavia la D.G.R. Piemonte n.32-2642 del 02/04/2011 recita “3. E’ consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati".

A mio giudizio, una generica facoltà di assentarsi dal posteggio costituirebbe una mancata valutazione puntuale del singolo evento, consentendo a chi volesse “approfittarsene” di assentarsi dal mercato senza alcuna ulteriore prescrizione, facendo venire meno la ratio che obbliga il concessionario a presenziare al mercato. Quindi propenderei per far presentare:

  • una certificazione medica che attesti la situazione di handicap di una persona, in base all’articolo 3, comma 1, della legge 104/1992 e, una certificazione (ad esempio stato di famiglia) che attesti che il concessionario è il solo soggetto in grado di occuparsi del genitore;
  • volta per volta, certificazione medica che attesti che la singola assenza è stata causata dalla necessità di assistenza familiare per la singola giornata

Una “generica” attestazione, infatti, consentirebbe illimitate assenze

Di norma, peraltro, ai lavoratori autonomi non si applica la 104, se non da un punto di vista previdenziale e fiscale, mi pare

Grazie

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Nella valutazione discrezionale puoi trovare i motivi per il sì e per il no. Tendenzialmente la cosa è avallata quando si tratta di assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge 104.
Quando si assiste il genitore o altro parente ammissibile, diventa più opinabile. Non credo che il medico possa certificare la necessità dell’assenza. Se il soggetto è stato riconosciuto disabile il lavoro del medico è concluso, Potresti correlare la possibilità di assenza allo stato di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3. Per handicap non gravi sarebbe da vedere caso per caso. Ci sono invalidi perfettamente in grado di essere autonomi. E’ un problema venirne a capo.
Sicuramente sono elementi valutativi anche quelli cui hai accennato circa lo stato di famiglia.

vediamo se qualche collega indica prassi già attive in altri comuni.

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