Buonasera,
si è presentato un utente chiedendo informazioni per l’apertura di una rivendita di animali esotici da svolgere nel nostro Comune, in un fondo già destinato a negozio.
La vendita che intenderebbero fare è relativa sia agli animali (prevalentemente rettili) che al cibo a loro destinato ed al materiale per il mantenimento delle teche.
Alcuni SUAP della Toscana rimandano al rilascio di una vera e propria autorizzazione, in altri casi ho intercettato procedimenti soggetti a SCIA per commercio al dettaglio non alimentare.
Vorrei capirne di più al fine di indirizzare correttamente l’utente.
Grazie infinite per la collaborazione.
Commercio di Animali Esotici Vivi e Prodotti per la Loro Alimentazione in Italia
CONTENUTO
Il commercio di animali esotici vivi in Italia è un fenomeno complesso e variegato, che abbraccia una vasta gamma di specie, tra cui pappagalli, lucertole, serpenti e pesci ornamentali. Questo mercato, che si stima valga tra i 145 e i 220 miliardi di dollari a livello globale, è regolato dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate), ma presenta anche un lato oscuro, caratterizzato da pratiche illecite e importazioni da catture selvatiche.
Nel 2018, l’Italia ha importato circa 370.000 pelli di rettili, di cui 296.000 provenienti da catture selvatiche, con un valore di mercato di circa 61 milioni di euro. Questo la colloca come uno dei principali hub mondiali per il commercio di animali esotici. Tuttavia, la mancanza di controlli adeguati da parte delle autorità, come i Carabinieri CITES, ha sollevato preoccupazioni. Organizzazioni come l’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) hanno denunciato la scarsa sensibilità verso la tutela della biodiversità e la necessità di una regolamentazione più rigorosa.
Per quanto riguarda l’alimentazione degli animali esotici, non esistono norme specifiche che disciplinano i mangimi utilizzati. Tuttavia, il commercio di alimenti per animali è soggetto a regolamenti dell’Unione Europea, come il Regolamento (UE) 2020/2220, che stabilisce le norme per la commercializzazione di prodotti agricoli e animali vivi.
CONCLUSIONI
Il commercio di animali esotici vivi in Italia è un settore in crescita, ma è afflitto da problematiche legate all’illegalità e alla mancanza di controlli efficaci. È fondamentale che le autorità competenti intensifichino gli sforzi per garantire la legalità e la sostenibilità di questo mercato, proteggendo così la biodiversità e il benessere degli animali.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale comprendere le normative vigenti e le responsabilità legate alla tutela della fauna selvatica. La conoscenza delle leggi come la CITES e dei regolamenti europei sui mangimi può rivelarsi cruciale per garantire la corretta applicazione delle normative e la protezione degli animali esotici.
PAROLE CHIAVE
Commercio di animali esotici, CITES, biodiversità, mangimi, regolamentazione, illegalità, tutela animale.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- CITES - Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate.
- Regolamento (UE) 2020/2220 sui prodotti agricoli e animali vivi.
- OIPA - Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Perplexity(analisi delle notizie più pertinenti) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it.Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli
Ai fini amministrativi è commercio del settore non alimentare. Quindi SCIA per esercizio di vicinato. Da un punto di vista degli adempimenti ulteriori, occorrerebbe vedere se nella tua regione c’è qualche norma particolare.
Per il resto vedi la legge 201/2010 - Ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (regole su età minima, salute e divieto di mutilazioni) - Il d.lgs. n. 135/2022 - Regolamenta il commercio di animali esotici e selvatici, con regole sulla tracciabilità e certificazione veterinaria.
In ogni caso, sentieri la ASL se c’è bisogno di una registrazione alla BDN. Direi di no. Vedi d.lgs. 134/2022 e DM 07/03/2023
Per i mangimi, se sono già confezionati come al supermercato allora nulla dire: commercio al dettaglio settore non alimentare. Al contrario, il Reg. (CE) n. 183/2005 del 12 gennaio 2005, stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, fornisce i requisiti necessari per coloro che intendono diventare operatori del settore dei mangimi - vedi i soggetti sottoposti a riconoscimento e quelli a registrazione.