Commercio area pubblica presenze

Ho ricevuto questo quesito da un operatore spuntista, avrei bisogno di un parere:

  1. sto valutando l’opportunita di effettuare un subingresso nel ramo d’azienda inerente le presenze maturate alla spunta dall’azienda agricola xxxxx_ nei giorni di martedi e venerdi al mercato rionale di xxxxxxxxx.
    Vorrei sapere se in caso di subingresso le presenze gia da me acquisite alla spunta nei suddetti giorni si cumulano o meno con quelle che acquisirei con il sub ingresso.
    Quanto sopra ai fini della partecipazione da parte mia alla spunta nei suddetti giorni e nel suddetto mercato.
  2. in caso di bando per la concessione di posti vacanti di produttore agricolo nei suddetti giorni e nel suddetto mercato, potrei partecipare al bando cumulando le presenze ottenute con il subingresso con quelle che ho già acquisito con la mia autorizzazione?

Nel regolamento comunale del commercio in riferimento alla spunta si parla di cumulo delle presenze con quelle dell’eventuale dante causa mentre in ordine al subingresso sembra vietare il cumulo di presenze ma pare solo in relazione al subingresso in una concessione e non con riferimento alla spunta.
Quindi in sostanza vorrei sapere se il cumulo di presenze opera in ordine alla spunta e anche per partecipare al bando per ottenere la concessione. Infatti sembrerebbe che il divieto di cumulo si applichi solo all’ipotesi di subingresso in ramo d’azienda nei confronti di un concessionario e non per le presenze per partecipare alla spunta o da utilizzare x ottenere una concessione in caso di bando.
Spero che sia abbastanza chiaro
grazie

LR della Toscana n. 62/2018

Definizioni:

si intende…

per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.

Art. 37:
[…]

Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a “concessioni” diverse.

Art. 93

Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi


In via generale ritengo che il trasferimento d’azienda (atto pubblico ex art. 2565 cc) presupponga lo stesso tipo di subingresso amministrativo, quindi stesse regole, a fronte delle diverse situazioni: azienda che opera come spuntista/itinerante, azienda che opera come titolare di concessione. La definizione legale di “presenze” porta a ritenere che non sia scindibile il discorso relativamente a presenza di spuntista e a presenza di concessionario.

In altre parole, il subingresso sempre una mera sostituzione di titolarità di una posizione giuridica esistente. Tale posizione giuridica non varia. Quindi, anche se acquisto un’azienda che vanta una posizione in una graduatoria di spunta, io mi sostituirò in quella posizione senza cumulare le presenze di spunta con quelle che eventualmente possedevo grazie ad altro titolo abilitativo già posseduto.

Detto questo, se hai un regolamento comunale che detta in modo esplicito la possibilità che descrivi, puoi anche applicarlo prendendo come spunto l’incertezza interpretativa derivante dall’art. 37 citato che parla di “concessioni”. A parere mio l’art. 93 va dalla parte di quanto ho spiegato e l’art. 37 è solo una mera specificazione ma, in effetti, può rappresentare un appiglio interpretativo che porta a non dover disapplicare il regolamento. Magari sarebbe utile una maggiore chiarezza regolamentare che sancisse in modo esplicito tale differenza.