Commercio Beni Usati esercitato senza registro art. 128 TULPS

Buongiorno,
vorrei un confronto sul modus agendi da seguire per il caso in cui un’attività di commercio al dettaglio non si sia dotata del registro dei beni usati ex art. 128 TULPS (auto usate, quindi beni potenzialmente non di modico valore).
L’art. 17 bis TULPS, comma 3, prevede una sanzione amministrativa per la violazione, tra gli altri, dell’art. 128. Il successivo articolo 17 ter prevede che sia accertata una delle violazioni di cui all’art. 17 bis affinché, entro 5 giorni, si proceda alla chiusura dell’attività esercitata senza autorizzazione o alla sospensione dell’attività esercitata in violazione di prescrizioni (sembrerebbe il mio caso).
La premessa è che l’attività è partita con una SCIA in cui non si fa menzione del fatto che si vendano auto usate. Ma in visura ritrovo iscritta l’attività di auto nuove e usate, appunto (in un altro caso, analogo, l’attività di importazione di auto nuove e usate da estero). Se la ricostruzione dell’impianto sanzionatorio è giusto, dovrei chiedere un accertamento sull’effettivo commercio di beni usati e, quindi avviare un procedimento per la sospensione dell’attività, disposta fino a quando le imprese non si dotano del registro?
Grazie.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione che sollevi riguarda la gestione delle violazioni relative alla mancata tenuta del registro dei beni usati, prevista dall’art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), e le conseguenti sanzioni e procedure amministrative applicabili, come delineate dagli articoli 17 bis e 17 ter TULPS.

Teoria generale del diritto e premessa generale:
L’art. 128 TULPS impone agli esercenti il commercio di beni usati, inclusi i veicoli, di tenere un registro specifico in cui annotare l’acquisto e la vendita di tali beni. Questa disposizione ha lo scopo di garantire la tracciabilità dei beni e prevenire il riciclaggio di prodotti illeciti.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 128 TULPS: Obbligo di tenuta del registro per gli esercenti il commercio di beni usati.
  • Art. 17 bis TULPS, comma 3: Stabilisce sanzioni amministrative per chi viola, tra gli altri, l’art. 128 TULPS.
  • Art. 17 ter TULPS: Prevede la possibilità di procedere alla chiusura o alla sospensione dell’attività in caso di violazioni di cui all’art. 17 bis.

Esempio concreto:
Nel caso di un’attività di commercio di auto usate che non abbia tenuto il registro dei beni usati come previsto dall’art. 128 TULPS, l’autorità competente, dopo aver accertato la violazione, può applicare le sanzioni previste dall’art. 17 bis e, in base all’art. 17 ter, procedere con la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della situazione, ovvero fino a quando l’attività non si doti del registro richiesto.

Conclusione sintetica:
In base alla normativa citata, la procedura corretta prevede l’accertamento dell’effettiva violazione (mancata tenuta del registro dei beni usati) e, successivamente, l’avvio di un procedimento amministrativo che può portare alla sospensione dell’attività commerciale fino alla regolarizzazione della situazione. È fondamentale, quindi, che l’attività si adegui alla normativa per evitare sanzioni e sospensioni.

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Bibliografia:

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) qui
  • Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) qui